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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23099/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento per oltre 4 milioni di euro, fondata su una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento. La società contribuente ha contestato, sin dal primo grado, soprattutto la ritualità della notificazione degli atti presupposti, sostenendo che fosse stata illegittimamente utilizzata la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, senza adeguate ricerche del destinatario e senza previo tentativo di notificazione nei confronti del legale rappresentante. Ha inoltre dedotto ulteriori vizi degli accertamenti sottostanti. La CTR ha invece ritenuto legittime le notifiche, valorizzando il fatto che gli atti risultavano notificati presso il domicilio fiscale della società e che ricorressero i presupposti per la procedura di irreperibilità. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 140, 143 e 145 c.p.c., dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto legittima la notifica in irreperibilità assoluta senza i necessari presupposti e ponendo illegittimamente a carico della contribuente la prova negativa; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato le specifiche deduzioni sulla mancanza di ricerche effettive emergenti dalle relate; 3) violazione degli artt. 145 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, per non avere verificato il previo tentativo di notifica al legale rappresentante della società prima di ricorrere alla notificazione per irreperibilità assoluta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, osservando che, in tema di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, il notificatore deve indicare le ricerche svolte, e che, a fronte della contestazione della contribuente, l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti della procedura di irreperibilità assoluta gravava sull'amministrazione e sull'agente della riscossione. Ha inoltre accolto il terzo motivo, affermando che, per la notificazione a una società, occorre verificare se sia stato tentato prima il recapito alla persona fisica che ne rappresenta l'ente, quando le sue generalità e il luogo di notificazione risultino dagli atti; non basta il solo mancato reperimento della società presso la sede legale per applicare direttamente la disciplina dell'irreperibilità assoluta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la modalità notificatoria; la Corte ne valorizza il coordinamento con l'art. 145 c.p.c. nella notificazione agli enti e alle persone fisiche rappresentanti.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la notificazione in caso di irreperibilità presuppone verifiche e presupposti specifici.

  • art. 145 c.p.c.

    la notificazione alle persone giuridiche deve avvenire prioritariamente presso la sede e, se necessario, nei confronti della persona fisica che la rappresenta; la notificazione in forme sostitutive richiede che si tenti previamente il recapito alla persona fisica rappresentante, quando sia individuabile.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    la procedura di irreperibilità assoluta è ammessa solo in presenza dei relativi presupposti, da verificare e documentare con l'indicazione delle ricerche svolte.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in relazione alla notificazione delle cartelle e agli atti della riscossione impugnati.

  • art. 2697 c.c.

    a fronte della contestazione della ritualità della notifica, incombe sull'amministrazione e sull'agente della riscossione dimostrare i presupposti legittimanti la modalità notificatoria contestata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto quale vizio di violazione di legge nei primi e nel terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alle specifiche circostanze emergenti dalle relate di notifica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato quale rito camerale di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione semplificata per irreperibilità assoluta prevista dalla disciplina tributaria, il notificatore deve dare conto delle ricerche concretamente svolte; una relata con formule generiche o prestampate non consente il controllo della regolarità della notificazione.
  • Quando la validità della notifica degli atti presupposti è contestata dal contribuente, spetta all'amministrazione o all'agente della riscossione provare i presupposti che legittimano il ricorso alla procedura di irreperibilità assoluta, non essendo configurabile un onere del destinatario di dimostrare una condizione negativa.
  • Per la notificazione di atti a una società, il giudice deve verificare se sia stato tentato il recapito alla persona fisica che la rappresenta, ove le sue generalità e il luogo di notificazione siano conoscibili dagli atti; il mancato reperimento dell'ente presso la sede legale, da solo, non basta per saltare tale passaggio e applicare direttamente la disciplina dell'irreperibilità assoluta.
  • Il controllo di legittimità sulla notificazione richiede una verifica puntuale delle relate e delle circostanze specifiche di ciascun atto notificato, soprattutto quando le relate presentino contenuti diversi o elementi indiziari differenti.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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