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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17577/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Un soggetto finanziato aveva convenuto in giudizio la società erogante un finanziamento, chiedendo di accertare la natura usuraria del contratto e di ottenere la restituzione degli interessi corrisposti, assumendo che nel calcolo del tasso effettivo dovessero essere inclusi tutti i costi collegati al credito, in particolare le spese assicurative e le commissioni. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, e il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione ritenendo che, ai fini della verifica dell'usura, dovessero essere computati anche i costi delle polizze stipulate contestualmente al finanziamento, in quanto collegati alla concessione del credito. La società finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione delle norme sull'usura per avere il tribunale confrontato un TEG calcolato con criteri non omogenei rispetto a quelli del TEGM e quindi del tasso soglia; secondo, lamentando violazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c. per aver dichiarato usurario il finanziamento senza prova del costo medio delle polizze assicurative obbligatorie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il tribunale aveva correttamente utilizzato il TEG come indice rilevante per il controllo usurario e che l'errore materiale nell'indicazione del TAEG nell'atto introduttivo non aveva inciso sui calcoli svolti nella consulenza richiamata. Ha inoltre ribadito il principio per cui, ai fini della verifica dell'usura, devono essere computate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, quando risultino collegate alla concessione del finanziamento, anche se la disciplina amministrativa di rilevazione del TEGM non le abbia considerate. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché fondato su una questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente autosufficiente, in quanto la ricorrente non aveva indicato dove tale questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    in presenza di pattuizione usuraria, opera la sanzione della non debenza degli interessi; la Corte lo richiama come conseguenza della verifica di usurarietà del finanziamento.

  • art. 2 L. 108/1996

    norma richiamata in relazione alla determinazione del tasso soglia e al confronto con il tasso effettivo del rapporto.

  • art. 644 c.p.

    ai fini della determinazione del tasso di interesse devono essere considerate commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito; le spese assicurative vanno incluse se collegate alla concessione del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata in tema di valutazione della prova, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 2697 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché nuova e non autosufficiente.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto di finanziamento, devono essere inclusi nel calcolo del costo complessivo del credito anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, purché risultino collegate alla concessione del credito; il collegamento può essere provato con qualsiasi mezzo e può presumersi quando la spesa sia contestuale all'erogazione del finanziamento.
  • La disciplina di legge sull'usura, e in particolare l'art. 644 c.p., comma 4, prevale sui criteri amministrativi di rilevazione del TEGM: l'eventuale omissione di una voce nei decreti o nelle istruzioni della Banca d'Italia rileva solo ai fini della verifica di conformità di tali atti alla legge, non ai fini dell'applicazione della regola sostanziale dell'usura nel singolo rapporto.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove non esaminate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente assolva un puntuale onere di allegazione e autosufficienza, indicando dove e in quale atto la questione sia stata già prospettata nei gradi di merito.
  • Quando il giudice di merito abbia correttamente ricostruito il costo effettivo del credito secondo il TEG, l'erronea denominazione di tale indice in TAEG nell'atto introduttivo non è decisiva se non ha inciso sulla correttezza dei calcoli effettivamente posti a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancaria
RamiBancario e finanziario
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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