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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31172/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società proprietaria di fabbricati nel territorio comunale, di un'ingiunzione di pagamento relativa all'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi che gli avvisi di accertamento presupposti fossero stati regolarmente notificati presso la sede legale della contribuente e che l'ingiunzione, non impugnata per vizi propri, non potesse essere contestata per censure attinenti agli atti presupposti. Con il primo motivo di ricorso la società deduceva violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la notifica degli avvisi di accertamento prodromici non fosse mai stata validamente ricevuta e che, quindi, l'ingiunzione fosse nulla. Con il secondo motivo deduceva violazione delle norme che esentano dall'ICI i fabbricati rurali, lamentando che un fabbricato classificato in categoria D/10 dovesse essere escluso dal tributo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove sulla ricezione delle notifiche degli avvisi di accertamento, attività preclusa in cassazione. Ha inoltre rilevato che, una volta accertata la regolare notifica degli atti presupposti, l'ingiunzione fiscale non era affetta da vizi riflessi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché atteneva al merito della pretesa tributaria e avrebbe dovuto essere dedotto impugnando tempestivamente gli avvisi di accertamento, ormai definitivi; non è consentito contestare mediante l'impugnazione dell'ingiunzione questioni già cristallizzate nell'an e nel quantum del credito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore della controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'ingiunzione fiscale o la cartella di pagamento, quale atto consequenziale, può essere impugnata per vizi propri; i vizi dell'atto presupposto non notificato possono essere fatti valere insieme all'atto successivo, ma solo se manca la rituale notifica dell'atto presupposto.
  • Se il contribuente contesta in cassazione la regolarità della notifica degli atti presupposti, non può ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il vizio di legittimità non consente il riesame del fatto accertato dal giudice di merito.
  • L'impugnazione dell'atto di riscossione non è il veicolo per far valere per la prima volta questioni sul merito della pretesa tributaria, quando gli avvisi di accertamento presupposti siano stati regolarmente notificati e non tempestivamente opposti.
  • L'ingiunzione fiscale ha funzione analoga alla cartella di pagamento: è un atto prodromico dell'esecuzione forzata e presuppone un precedente atto impositivo già idoneo a determinare an e quantum del credito tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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