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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28975/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta ipotecaria relativo alla trascrizione di un'accettazione tacita di eredità. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto dal giudice tributario provinciale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che l'atto non contenesse motivi specifici ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, e ha comunque affrontato anche il tema della debenza dell'imposta ipotecaria sulla formalità di trascrizione. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello nonostante la presenza di una critica comprensibile alla decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 e degli artt. 476 e 2648 c.c., sostenendo che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è soggetta a imposta ipotecaria e non rientra tra gli atti o formalità direttamente conseguenti agli atti di trasferimento esenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 va interpretata restrittivamente e che è sufficiente una chiara e univoca, anche sommaria, esposizione delle ragioni di doglianza, desumibile anche dall'atto nel suo complesso o dal richiamo alle difese svolte in primo grado. Poiché la CTR aveva comunque esaminato il merito della questione fiscale, la censura sul secondo motivo è risultata assorbita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è sanzione eccezionale e va interpretata restrittivamente; è sufficiente una chiara e univoca esposizione, anche sommaria, delle ragioni di doglianza, ricavabile dall'atto nel suo complesso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato come base del procedimento in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata come vizio processuale per la dedotta erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la debenza o meno dell'imposta ipotecaria sulla formalità di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità.

  • art. 476 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione all'accettazione tacita di eredità.

  • art. 2648 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Usato per giustificare l'interpretazione restrittiva di una disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello non è inammissibile per difetto di motivi specifici quando dall'atto, anche sinteticamente, sia comunque desumibile in modo chiaro e univoco la volontà di censurare la decisione di primo grado.
  • La specificità dei motivi d'appello può risultare dal contenuto complessivo dell'atto e dal richiamo alle argomentazioni già svolte nel precedente grado, senza necessità di una distinta e analitica confutazione di ogni passaggio della sentenza impugnata.
  • La sanzione di inammissibilità dell'appello è eccezionale e, in quanto limitativa dell'accesso al giudice, deve essere applicata in modo restrittivo.
  • Se il giudice di appello dichiara l'inammissibilità ma, al contempo, esamina il merito della controversia, ciò può confermare che l'impugnazione conteneva una doglianza comprensibile e idonea a superare il filtro di specificità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAppello
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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