Cassazione Civile, Ordinanza n. 40991/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un incidente avvenuto in un kartodromo di proprietà e gestione del ricorrente: un utente, mentre percorreva la pista con il proprio kart, collideva con un altro kart condotto da un terzo e riportava lesioni personali. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata perché il sinistro era ritenuto imputabile solo alla negligenza del danneggiato; la Corte d'appello, invece, accoglieva il gravame dell'attore e affermava la responsabilità concorrente del gestore dell'impianto e del conducente dell'altro kart, con concorso di colpa del danneggiato, condannandoli in solido al risarcimento dei danni. Il ricorrente impugnava con sette motivi: denunciava, anzitutto, motivazione apparente o inesistente; poi violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c. e del regolamento F.I.K., sostenendo che tale regolamento non si applicasse al noleggio e che, comunque, la violazione del presunto obbligo di usare due raccordi distinti non avesse inciso causalmente sul sinistro; inoltre deduceva errata applicazione delle norme sulla responsabilità solidale e sul concorso di colpa; lamentava che la corte d'appello avesse trascurato una liberatoria sottoscritta dagli utenti; infine censurava vari asseriti omessi esami di fatti decisivi, tra cui l'avviso dato ai noleggiatori sull'uso di un solo varco. Il controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, osservando che dalla sentenza impugnata erano chiaramente ricostruibili sia i fatti sia la regola di giudizio applicata: il gestore aveva consentito l'utilizzo di un solo raccordo per ingresso e uscita dalla pista, in violazione delle regole di sicurezza richiamate dal regolamento e comunque dei doveri di prudenza, e tale condotta, insieme a quella del conducente dell'altro kart, aveva concorso causalmente alla produzione del sinistro. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla violazione di legge perché, in realtà, miravano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, non l'erronea selezione o interpretazione delle norme applicate. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla liberatoria per novità e difetto di specificità, rilevando comunque che una clausola di esonero totale da responsabilità sarebbe soggetta ai limiti dell'art. 1229 c.c. e non potrebbe escludere la responsabilità aquiliana oltre il limite della colpa lieve. Infine ha escluso il vizio di omesso esame di fatti decisivi, osservando che le doglianze riguardavano in realtà la lettura del materiale probatorio e che la circostanza dell'uso del medesimo varco era comunque implicita nella vicenda, ma non idonea a elidere la responsabilità del gestore. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso sono scrutinabili solo se deducono correttamente il vizio denunciato; il n. 3 richiede l'indicazione della specifica affermazione di diritto censurata, il n. 4 riguarda solo la motivazione mancante o apparente in senso costituzionalmente rilevante, il n. 5 consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere la ratio della decisione.
Richiamato nell'intestazione del primo motivo, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento; la Corte chiarisce che la sentenza era comunque intellegibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamo definito eccentrico e inconferente, trattandosi di norma del processo tributario.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della motivazione, ma la Corte esclude la violazione costituzionalmente rilevante.
La responsabilità del gestore è stata ricostruita come responsabilità da fatto colposo per violazione del neminem laedere e delle cautele di sicurezza dovute nell'esercizio dell'attività.
È invocato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura; la controversia viene letta in termini di responsabilità aquiliana da colpa e di accertamento del nesso causale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità solidale dei conducenti e la graduazione della colpa, ma la censura è dichiarata inammissibile perché attiene alla ricostruzione fattuale.
La sua evocazione non muta la sostanza della doglianza, che non investe la corretta regola giuridica ma il fatto storico e le prove.
Richiamato dal ricorrente in tema di concorso colposo, ma la censura è trattata come contestazione del fatto e non della norma.
Le clausole di esonero preventivo da responsabilità sono soggette ai limiti di validità previsti dalla norma; sono nulle se determinano una preventiva e totale esclusione della responsabilità oltre il limite della colpa lieve, e ciò vale anche in materia extracontrattuale.
Per il motivo ex art. 360 n. 3 occorre specificità; per il vizio ex art. 360 n. 5 occorre indicare il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento processuale in cui è stato discusso.
Per il vizio di omesso esame del fatto decisivo devono essere depositati gli atti e documenti necessari a dimostrarne l'esistenza e la discussione processuale.
Richiamato solo in relazione al deposito della memoria in Cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consenta di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se si limita a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, senza individuare una specifica affermazione in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma invocata.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del compendio istruttorio.
- In materia di responsabilità aquiliana, il gestore di un impianto aperto al pubblico risponde quando ometta di approntare le cautele esigibili in concreto e tale omissione concorra causalmente alla produzione dell'evento dannoso, anche se il danneggiato o un terzo abbiano tenuto condotte imprudenti concorrenti.
- Una clausola di esonero preventivo da responsabilità non può legittimare un'esclusione totale della responsabilità per colpa, essendo soggetta ai limiti di validità dell'art. 1229 c.c. anche nei rapporti extracontrattuali.
- La conoscenza da parte dell'utente di una certa modalità di accesso o di uso dell'impianto può rilevare sul piano del concorso di colpa, ma non elimina di per sé la responsabilità del gestore quando la modalità organizzativa adottata sia oggettivamente pericolosa e contraria a regole di prudenza o sicurezza.
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