Cassazione Civile, Ordinanza n. 16056/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, contro il decreto del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel giudizio di legittimità il Ministero dell'interno ha depositato un atto di costituzione finalizzato solo alla partecipazione alla discussione orale. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il procedimento era soggetto all'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008 e che, per i ricorsi in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e la data deve essere certificata dal difensore. Nel caso concreto la procura su foglio separato riportava la data di rilascio e la firma del ricorrente, ma la sottoscrizione del difensore era limitata alla mera autenticazione della firma, senza esplicita certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento. Per tale ragione la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto del requisito formale della procura speciale previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della costituzione del Ministero dell'interno perché effettuata con atto non idoneo alla partecipazione scritta alla fase decisoria. Non è stata pronunciata condanna alle spese, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
"a pena di inammissibilità del ricorso"; "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"
Per i ricorsi in materia di protezione internazionale la procura speciale per cassazione deve recare in modo esplicito una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore; la mera autenticazione della firma non basta.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale in materia di protezione internazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'atto di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 13/2017
Norma istitutiva della disciplina speciale dell'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008.
Legge di conversione del d.l. 13/2017, richiamata per l'introduzione dell'art. 35-bis.
Massime di principio
- Nelle controversie assoggettate all'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008 la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca una data successiva alla comunicazione del decreto impugnato ed è espressamente certificata dal difensore; non è sufficiente la sola autenticazione della firma del conferente.
- La certificazione richiesta dalla norma speciale deve risultare in modo esplicito dal testo della procura o dall'asseverazione del difensore; il requisito non può essere desunto implicitamente dal contenuto complessivo dell'atto né supplito da elementi indiretti.
- La formula con cui il difensore attesta la firma, se limitata alla mera autenticazione, non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura, quando dalla lettera dell'atto non risulti chiaramente anche la posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento.
- Nel giudizio di cassazione in camera di consiglio la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria richiede il deposito di un controricorso tempestivo e non può essere sostituita da un atto di costituzione finalizzato soltanto alla discussione orale.
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