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Sentenza

Sentenza n. 1307/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea Sez. Lav. n. 59/2024 depositata il 23.01.2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23.01.2026.

Giustizia amministrativa202600200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente € 500,00 a titolo di carta docente per l'anno scolastico 2017/2018

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di € 500,00 per la carta docente relativa all'anno scolastico 2017/2018. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione il 26 aprile 2024 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali era decorso senza che il Ministero avesse adempiuto. È stato chiesto di ordinare il pagamento, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza € 500,00 per l'anno scolastico 2017/2018, detraendo eventuali somme già versate, oltre agli accessori e agli oneri dovuti in base al titolo e alla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c.; sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza di ottemperanza fino al saldo. Per il caso di mancato adempimento, è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico di determinare il dovuto e adottare gli atti contabili necessari. Non sono state applicate ulteriori penalità di mora, ritenendo sufficiente la garanzia degli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 400,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della seriale inerzia amministrativa rilevata.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • art. 1282 c.c. e artt. 1283 e seguenti c.c.

    Costituiscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la disciplina delle spese nel processo amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'onere del contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato civile avente ad oggetto il pagamento di somme consente al giudice amministrativo di accertare l'inadempimento dell'amministrazione e di ordinarle il pagamento, senza modificare il contenuto costitutivo del diritto definito dal giudicato.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali deve essere decorso prima della proposizione dell'azione di recupero coattivo e del giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati in concreto sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine, per l'adozione degli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione.
  • La seriale inerzia dell'amministrazione nell'eseguire giudicati di pagamento può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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