Sentenza del 27/12/2018 n. 5620 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TARSU - Prescrizione - Quinquennale - Cartella di pagamento - Mero atto interruttivo - Applicazione art. 2953 c.c. - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F.A. ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle TARSU per gli anni 2005-2008, sostenendo che i relativi crediti fossero prescritti. Il contribuente ha contestato l'applicazione del termine decennale sostenuta dall'agente della riscossione, affermando che, trattandosi di tributi locali periodici, la prescrizione fosse quinquennale. La questione centrale era stabilire se la cartella di pagamento, una volta non impugnata, trasformasse il termine quinquennale in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di F.A. e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Milano e l'inammissibilità della costituzione dell'agente della riscossione per vizio della procura. Nel merito, ha stabilito che la TARSU si prescrive in cinque anni e che la cartella, pur essendo titolo esecutivo, è un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato: la sua definitività amministrativa non comporta la conversione della prescrizione quinquennale in decennale. Le cartelle costituivano quindi meri atti interruttivi, dopo i quali riprendeva il termine quinquennale. Poiché tra le notifiche delle cartelle e l'intimazione del 30 ottobre 2015 era decorso più di un quinquennio senza interruzioni valide, l'intimazione e le cartelle sono state dichiarate illegittime. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi e alla restituzione delle somme eventualmente riscosse.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
I tributi locali periodici, in assenza di una specifica disciplina, sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
La conversione del termine breve in quello decennale opera quando interviene una sentenza passata in giudicato o un titolo giudiziale equiparabile; non si applica alla cartella di pagamento non impugnata, perché essa non acquista efficacia di giudicato.
La natura esecutiva del ruolo e della cartella non modifica, di per sé, il termine di prescrizione sostanziale del tributo.
Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato.
La disposizione disciplina la chiamata dell'ente creditore, ma nel caso concreto il giudizio riguardava vizi propri degli atti dell'agente della riscossione; pertanto il Comune è stato ritenuto privo di legittimazione passiva.
Nei giudizi tributari la legittimazione passiva spetta all'autore dell'atto impugnato; quando si contestano vizi propri dell'intimazione o della cartella, il soggetto competente è l'agente della riscossione.
Art. 24 della Costituzione
Il contribuente non può rimanere esposto indefinitamente all'azione esecutiva dell'amministrazione; la prescrizione impedisce una riscossione protratta irragionevolmente nel tempo.
Art. 111 della Costituzione
È richiamato quale fondamento del principio della ragione più liquida, che consente al giudice di decidere sulla questione immediatamente risolutiva della controversia.
Art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.
Il termine decennale derivante dall'effetto di giudicato presuppone una decisione giudiziale definitiva, situazione distinta dalla definitività amministrativa della cartella non impugnata.
Massime di principio
- Per i tributi locali periodici, come la TARSU, il termine ordinario di prescrizione è normalmente quinquennale, salvo specifiche disposizioni o validi atti interruttivi.
- La mancata impugnazione della cartella la rende definitiva sul piano amministrativo, ma non la equipara a una sentenza passata in giudicato: non si applica automaticamente l'art. 2953 c.c. e non decorre un nuovo termine decennale.
- La cartella di pagamento interrompe la prescrizione; da quel momento ricomincia a decorrere il termine proprio del tributo, che per la TARSU è quinquennale.
- Per verificare la prescrizione occorre ricostruire cronologicamente notifiche, intimazioni, solleciti, procedure esecutive e ogni altro atto validamente notificato, considerando eventuali sospensioni e interruzioni.
- Quando si contestano esclusivamente la notifica, la validità o altri vizi propri della cartella e dell'intimazione, il contraddittore principale è l'agente della riscossione; l'ente impositore può essere privo di legittimazione passiva.
- La qualificazione della cartella come titolo esecutivo riguarda la possibilità di procedere alla riscossione coattiva, ma non modifica automaticamente la natura e la durata della prescrizione del credito tributario.
- La decisione si fonda sull'orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza, in particolare Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e Cass. n. 20213/2015; la verifica di casi concreti richiede comunque l'esame delle notifiche e della normativa applicabile al singolo tributo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 dic 2018Sentenza del 27/12/2018 n. 3664 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 27 dic 2018Sentenza del 27/12/2018 n. 3666 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 27 dic 2018Sentenza del 27/12/2018 n. 3668 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 27 dic 2018Sentenza del 27/12/2018 n. 3672 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 27 dic 2018Sentenza del 27/12/2018 n. 3675 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 27 dic 2018Sentenza del 27/12/2018 n. 3686 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →