Cassazione Civile, Ordinanza n. 13706/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra un dirigente medico e un'azienda sanitaria locale, protrattisi per un periodo superiore a 36 mesi, nell'ambito di una vicenda collegata anche alla successiva assunzione a tempo indeterminato avvenuta tramite procedura selettiva regionale poi ritenuta illegittima per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma regionale che la consentiva. Il lavoratore aveva chiesto, in via gradata, la declaratoria di illegittimità del recesso, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, il pagamento delle retribuzioni e dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, nonché il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e del danno precontrattuale ex art. 1337 c.c. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva escluso l'illegittimità del recesso e la conversione del rapporto, ma aveva riconosciuto un risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine, quantificandolo in sei mensilità. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando: 1) la violazione delle norme sui contratti a termine e sul pubblico impiego privatizzato, sostenendo l'assenza di prova dell'abusiva reiterazione e il mancato superamento del limite di 36 mesi, anche per la presunta applicabilità di una deroga per la dirigenza medica; 2) la violazione dell'art. 10, comma 4, D.Lgs. 368/2001; 3) la violazione delle norme sul danno e dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, assumendo che il danno fosse stato riconosciuto e liquidato in modo apodittico; 4) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di ripristino dello stato lavorativo; 5) la violazione delle regole sulle spese di lite. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, l'erronea esclusione della responsabilità della Regione e, dall'altro, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e dell'art. 115 c.p.c. per l'uso di una clausola contrattuale in un contratto ritenuto nullo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dell'azienda sanitaria e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e a introdurre questioni di fatto non desumibili dalla sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la decisione di merito si era conformata al consolidato orientamento secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine è presunto e può essere liquidato, in via parametrica, secondo i criteri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, salva la prova del maggior pregiudizio; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per carenza di interesse, poiché, dopo la precedente cassazione, il recesso risultava ormai legittimo ed efficace senza bisogno di una pronuncia di ripristino; ha respinto il quinto motivo ritenendo legittima la compensazione integrale delle spese, poiché il giudice di rinvio poteva regolare le spese in base all'esito globale della lite. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e genericità delle censure. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001
È richiamato come norma del pubblico impiego privatizzato sulle utilizzazioni di contratti a termine; il ricorso ne invoca la violazione, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
La misura risarcitoria per abuso nell'utilizzo di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato va letta in funzione di tutela effettiva e può essere parametrata all'art. 32, comma 5, L. 183/2010.
art. 1, punto 1, D.Lgs. n. 368/2001
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla durata e sull'apposizione del termine nei contratti di lavoro a tempo determinato.
art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione al limite massimo di durata dei contratti a termine e alla pretesa insussistenza del superamento dei 36 mesi.
art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 368/2001
Richiamato per sostenere una deroga al limite di 36 mesi per la dirigenza medica; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1, comma 43, L. n. 247/2007
Richiamato dal ricorrente per sostenere che non fosse stato superato il termine massimo complessivo dei contratti a termine.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
È assunto come criterio di quantificazione dell'indennità risarcitoria per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, in coerenza con il canone di effettività della tutela.
Richiamato nel motivo sul danno per contestare la liquidazione operata dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo sul danno per contestare la liquidazione operata dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo sul danno per contestare la liquidazione operata dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo sul danno per contestare la liquidazione operata dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la mancanza di prova del danno risarcibile.
Richiamato sia nella domanda originaria di responsabilità precontrattuale sia nel ricorso incidentale; la Corte esclude la responsabilità precontrattuale della parte pubblica nel caso concreto.
Richiamato con riferimento alla nullità del contratto stipulato in violazione di norme imperative, in particolare dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma regionale.
art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001
Indicata come norma imperativa violata dalla procedura di assunzione poi dichiarata illegittima.
Richiamato per negare la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego privatizzato.
La domanda di ripristino dello stato lavorativo è ritenuta priva di interesse dopo la precedente cassazione, poiché il recesso era divenuto legittimo ed efficace.
Richiamato nel motivo di nullità per omessa pronuncia; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse e per la nuova situazione processuale.
Richiamato nel ricorso incidentale; la censura è dichiarata generica e inammissibile.
Richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte ritiene legittimo il potere discrezionale del giudice di rinvio.
Richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte ritiene legittimo il potere discrezionale del giudice di rinvio.
Norma processuale richiamata come base formale dei motivi di ricorso per cassazione.
Usato per dichiarare inammissibile il motivo che si poneva contro un orientamento consolidato della Corte.
Richiamato per ribadire l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla portata del giudizio di rinvio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato nel ricorso incidentale sul giudizio di rinvio.
Indica che la causa è stata decisa in sede di rinvio a seguito di precedente cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a termine integra una fattispecie risarcitoria autonoma rispetto alla conversione del rapporto, che resta esclusa fuori dai casi consentiti dalla legge.
- La misura del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine può essere liquidata secondo un criterio forfettario e presuntivo, coerente con l'art. 32, comma 5, L. 183/2010, salvo che il lavoratore alleghi e provi un maggior pregiudizio.
- Chi ricorre per cassazione non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove o introdurre nuovi profili di fatto non emersi dalla sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- Nel giudizio di rinvio il giudice può regolare le spese processuali avendo riguardo all'esito globale della lite e può pervenire anche a compensazione totale, se compatibile con la complessiva soccombenza.
- Dopo la cassazione della decisione che aveva dichiarato illegittimo il recesso, la questione del ripristino dello status lavorativo può essere priva di interesse se l'effetto giuridico della nuova situazione processuale rende il recesso legittimo ed efficace.
- Non sussiste responsabilità precontrattuale o risarcitoria per l'ente pubblico che abbia agito in conformità a una disciplina normativa successivamente dichiarata incostituzionale, almeno per il periodo anteriore alla pronuncia di illegittimità costituzionale.
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