Sentenza n. 9939/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale n. 7161/2026, adottato dall’Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento della Prevenzione - UFC Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro di Prato il 16 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008 e notificato in pari data; b) del provvedimento di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti (Reg. Decreti R.0000466.03-2026), adottato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici - Div. 3 Anticorruzione, firmato digitalmente il 25 febbraio 2026 e notificato via PEC il 3 marzo 2026 (prot. UFFICIALE.U.0003749.03-03-2026); c) dell’annotazione, disposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del provvedimento di interdizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023; d) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, interdizione a contrattare con le pubbliche amministrazioni e conseguente annotazione nel casellario informatico ANAC
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento di sospensione adottato dall'Azienda USL dopo l'accertamento, su un macchinario tessile, della presenza di un dispositivo di interblocco di sicurezza la cui chiavetta era inserita nell'alloggiamento ma non collegata ai carter di protezione, con conseguente possibilità di azionare il macchinario anche con i carter smontati o non posizionati. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 14, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 81/2008 e dell'Allegato I, sostenendo che il fatto integrasse soltanto la messa a disposizione di un'attrezzatura non conforme ai sensi degli artt. 70 e 71 del medesimo decreto, e non la fattispecie di cui al n. 12 dell'Allegato I, relativa all'omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza. Ha invocato il principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative. In via derivata, ha contestato il decreto interdittivo del Ministero e l'annotazione ANAC. Ha infine dedotto la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento con riferimento alla sospensione, all'interdizione e all'annotazione. Le amministrazioni hanno eccepito la genericità delle censure e sostenuto la natura vincolata e ricognitiva degli atti ministeriale e ANAC.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto ammissibili le censure rivolte contro il decreto interdittivo e l'annotazione ANAC, poiché la deduzione dell'illegittimità derivata individuava puntualmente il rapporto di presupposizione tra gli atti; tale tecnica è coerente con la natura meramente ricognitiva e vincolata dell'interdizione. Nel merito, ha respinto il primo motivo, ritenendo che il principio di legalità e tassatività impedisca l'analogia in malam partem, ma non osti alla corretta sussunzione del fatto nella fattispecie tipizzata. Lo scollegamento della chiavetta dai carter, pur in presenza fisica del dispositivo, aveva reso inoperante il sistema di sicurezza e integrava quindi una modifica del dispositivo ai sensi del n. 12 dell'Allegato I al d.lgs. n. 81/2008. Il verbale di prescrizioni, fondato anche sugli artt. 70 e 71, non escludeva tale qualificazione, poiché la prescrizione e la sospensione assolvono funzioni diverse: la prima mira alla regolarizzazione dell'attrezzatura, la seconda alla cessazione immediata del pericolo. Il provvedimento di sospensione era adeguatamente motivato e le relazioni successive degli ufficiali di polizia giudiziaria costituivano elementi di riscontro fattuale, non integrazione postuma della motivazione. È stato respinto anche il secondo motivo: il decreto interdittivo è atto meramente ricognitivo del divieto legale di contrattare durante la sospensione, mentre l'annotazione ANAC è atto vincolato e consequenziale, privo di contenuto discrezionale e avente funzione informativa. Il terzo motivo è stato respinto perché, per l'interdizione e l'annotazione, l'assenza di discrezionalità rende non necessaria la comunicazione di avvio; per la sospensione, l'immediatezza necessaria a far cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori integra una particolare esigenza di celerità ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990. Esclusi anche profili di sproporzionalità o irragionevolezza. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008
al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Consente la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale quando sia accertata una grave violazione in materia di sicurezza; le esigenze di immediatezza giustificano l'omessa comunicazione di avvio.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
Prevede il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di efficacia della sospensione e impone la comunicazione del provvedimento al Ministero ai fini dell'interdizione, che ha natura ricognitiva e vincolata.
art. 14, comma 8, d.lgs. n. 81/2008
Richiamato quale base normativa della disciplina della sospensione dell'attività imprenditoriale e delle relative fattispecie.
Allegato I, n. 12, d.lgs. n. 81/2008
omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
La nozione di modifica comprende anche lo scollegamento di componenti essenziali che renda inoperante un dispositivo di sicurezza, non soltanto le alterazioni strutturali.
art. 70, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
Richiamato nel verbale di prescrizioni per la non conformità dell'attrezzatura; la relativa contestazione non esclude la concorrente integrazione della fattispecie di modifica del dispositivo di sicurezza.
art. 71, comma 1, d.lgs. n. 81/2008
Richiamato nel verbale di prescrizioni per gli obblighi relativi alla messa a disposizione di attrezzature conformi; opera su un piano distinto rispetto alla sospensione cautelare.
punto 11.1, parte I, Allegato V, d.lgs. n. 81/2008
Richiamato quale parametro tecnico della contestazione relativa alla non conformità dell'attrezzatura.
Esprime il principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative, che impone interpretazione rigorosa delle fattispecie e vieta l'applicazione analogica in malam partem.
L'obbligo di comunicazione di avvio non opera quando ricorrono particolari esigenze di celerità o quando, per la natura vincolata del provvedimento, la partecipazione non può incidere sul contenuto finale.
art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023
Prevede l'annotazione nel casellario informatico ANAC conseguente all'interdizione, con funzione informativa e senza margini di discrezionalità.
art. 20 Regolamento ANAC approvato con delibera n. 225 del 2025
Disciplina la conseguente annotazione nel casellario informatico come atto vincolato e meramente consequenziale.
Ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative vieta l'applicazione analogica in malam partem, ma non impedisce di ricondurre il fatto concreto a una fattispecie tipizzata quando la condotta ne possieda gli elementi costitutivi secondo un'interpretazione rigorosa e coerente con la ratio normativa.
- La modifica di un dispositivo di sicurezza, rilevante ai fini della sospensione dell'attività imprenditoriale, comprende anche lo scollegamento o l'alterazione funzionale di componenti essenziali che renda inoperante il dispositivo, anche se questo rimane fisicamente presente sul macchinario.
- La contestazione della messa a disposizione di un'attrezzatura non conforme e l'accertamento della modifica o neutralizzazione di un dispositivo di sicurezza operano su piani distinti e possono concorrere: il verbale di prescrizioni mira alla regolarizzazione dell'attrezzatura, mentre la sospensione mira alla cessazione immediata del pericolo.
- Il provvedimento ministeriale di interdizione a contrattare con le pubbliche amministrazioni, adottato in conseguenza della sospensione dell'attività, è meramente ricognitivo di un divieto direttamente stabilito dalla legge e non comporta autonoma valutazione discrezionale della condotta dell'impresa.
- L'annotazione nel casellario informatico ANAC conseguente all'interdizione è un atto vincolato e meramente consequenziale, con funzione informativa; la sua legittimità dipende dalla legittimità dell'atto presupposto e non richiede un'autonoma valutazione discrezionale.
- La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione di provvedimenti vincolati quando la partecipazione del privato non potrebbe modificare il contenuto dell'atto; per la sospensione immediata dell'attività finalizzata a eliminare un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori, l'urgenza costituisce una particolare esigenza di celerità esimente dall'obbligo partecipativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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