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Sentenza

Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento A) quanto al ricorso principale: - dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, in via espressa o per silenzio, alle ditte Cellnex Italia s.p.a. e Zefiro Net s.r.l., per l’installazione di una nuova stazione radio per comunicazioni elettroniche in via Montenero nel Comune di Pieve del Grappa (TV); B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato in data 31 dicembre 2025: - della «Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria … per esame dell’istanza di autorizzazione presentata dalla Ditta Cellnex Italia S.p.a. e Zefiro Net S.r.l. …» adottata in data 9 maggio 2025 dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Pieve del Grappa; - della successiva «Presa atto presentazione elaborati adeguamento alle prescrizioni» a firma del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Pieve del Grappa; - del parere rilasciato dalla Contarina s.p.a. in data 27 febbraio 2025; C) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato in data 30 marzo 2026: - degli stessi provvedimenti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202502310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione, espressa o tacita, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base, nonché determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi, atti connessi e parere favorevole del soggetto incaricato della redazione del piano antenne

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base posta a circa 20 metri dalla propria abitazione, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, per omessa comunicazione individuale di avvio del procedimento, nonché difetto di istruttoria. Ha inoltre contestato la violazione dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 e delle norme tecniche attuative del piano comunale per il corretto insediamento degli impianti, sostenendo che l’area fosse sottoposta a vincolo paesaggistico, non individuata tra i siti idonei, esterna alle aree di ricerca degli operatori e non assistita da una variante al piano. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha dedotto anche la violazione delle prescrizioni relative alla mitigazione dell’impatto visivo e il difetto di motivazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha contestato la violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, assumendo che la pubblicizzazione dell’istanza fosse stata effettuata soltanto il giorno della conclusione del procedimento. Le parti resistenti hanno sostenuto che la partecipazione fosse assicurata dalla disciplina speciale del codice delle comunicazioni elettroniche, che la ricorrente non avesse una posizione differenziata tale da imporre una comunicazione individuale e che il piano antenne non introducesse divieti localizzativi assoluti né rendesse necessaria una variante preventiva.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti e ha dichiarato irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti. Ha escluso l’obbligo di comunicazione individuale di avvio del procedimento, rilevando che, per le stazioni radio base, non è prevista una specifica comunicazione ai proprietari potenzialmente incisi e che l’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 assicura la partecipazione mediante la pubblicizzazione dell’istanza. Ha ritenuto infondata la censura relativa alle misure di mitigazione paesaggistica, poiché le prescrizioni della Soprintendenza avevano recepito le misure tecnicamente applicabili e il relativo parere non era stato impugnato. Ha interpretato il piano antenne comunale in conformità alla disciplina statale, escludendo che la classificazione delle aree o il vincolo paesaggistico comportassero un divieto assoluto di installazione. L’area vincolata è stata considerata soggetta a incompatibilità relativa, superabile mediante la valutazione dell’autorità competente; nel caso concreto era stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza. Il piano individuava inoltre un’area di ricerca funzionale alla copertura radioelettrica, non un perimetro localizzativo inderogabile, sicché l’impianto poteva essere collocato anche marginalmente al di fuori di essa. Il TAR ha escluso che fosse necessaria una preventiva variante al piano, ritenendo la variante uno strumento programmatorio e non una condizione per il rilascio dell’autorizzazione, che si attua mediante l’ordinario procedimento previsto dall’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato irricevibile perché la ricorrente, con l’accesso agli atti del 17 novembre 2025, aveva acquisito una conoscenza sufficiente degli atti e dei possibili vizi procedimentali; la censura notificata il 30 marzo 2026 era quindi tardiva. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    Non impone, nel procedimento per l’installazione di una stazione radio base, la comunicazione individuale di avvio ai potenziali soggetti lesi, anche in ragione dell’impossibilità di individuare previamente tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    La pianificazione comunale degli impianti di comunicazione elettronica deve individuare criteri di corretto inserimento territoriale e di contemperamento degli interessi, senza trasformarsi in vincoli localizzativi assoluti o in divieti generalizzati.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina un procedimento autorizzatorio semplificato e concentrato per le infrastrutture di comunicazione elettronica; la pubblicizzazione dell’istanza costituisce la forma speciale di partecipazione, ma non rende necessaria una variante urbanistica preventiva non prevista dalla legge.

  • art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003

    Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza anche sul portale web dedicato, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto.

    La partecipazione degli interessati è assicurata mediante la pubblicizzazione dell’istanza. La censura relativa alla violazione di tale obbligo deve essere proposta entro il termine decorrente dalla conoscenza degli atti e dei possibili vizi.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il giudice richiama la regola del raggiungimento dello scopo anche con riferimento alla pubblicizzazione dell’istanza; il principio è stato inoltre ritenuto confermato dalla nuova formulazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003.

  • art. 90 d.lgs. 42/2004

    È richiamato nelle prescrizioni della Soprintendenza in materia di rinvenimenti archeologici fortuiti, senza costituire il fondamento principale della decisione.

  • art. 8, 11 e 15 delle N.T.A. del Piano antenne comunale

    Le disposizioni sono interpretate nel senso che il piano individua criteri di localizzazione e programmazione, consente l’installazione in aree soggette a incompatibilità relativa previa valutazione delle autorità competenti e non subordina necessariamente ogni autorizzazione alla previa approvazione di una variante.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base non sussiste, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo di comunicazione individuale di avvio del procedimento ai proprietari o ai soggetti potenzialmente incisi; la partecipazione è assicurata dalle forme speciali di pubblicizzazione previste dal codice delle comunicazioni elettroniche.
  • I piani comunali per il corretto insediamento degli impianti di comunicazione elettronica devono essere interpretati come strumenti di individuazione di criteri localizzativi e di mitigazione, non come strumenti urbanistici capaci di introdurre divieti generalizzati o preclusioni assolute alla diffusione della rete.
  • La sottoposizione di un’area a vincolo paesaggistico non impedisce in via assoluta l’installazione di una stazione radio base quando la disciplina comunale prevede un’incompatibilità relativa e l’intervento sia positivamente valutato dall’autorità competente alla tutela paesaggistica.
  • La procedura di variante del piano comunale delle installazioni non costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, salvo che una specifica disciplina applicabile la renda espressamente indispensabile; imporla in via interpretativa determinerebbe un aggravamento procedimentale incompatibile con il modello statale semplificato.
  • Il termine per impugnare decorre dalla conoscenza degli elementi essenziali dell’atto e del vizio deducibile; l’accesso agli atti che consenta di conoscere il procedimento e la relativa documentazione non permette di differire la proposizione della censura sino a successive elaborazioni difensive o alla precisazione di dettagli temporali già verificabili.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioPartecipazione al procedimentoAutorizzazione paesaggistica
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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