Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento Div.P.A.S.I.Cat.11E/2025 Prot. n.0030814 del 18/06/2025, a mezzo del quale la Questura di Asti ha respinto l’istanza presentata in data 25/03/2025 da Monica Rosolio nell’interesse della “R.R.A. di Rosolio Cristina, Rosolio Monica & C. s.r.l.”, volta al rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio delle scommesse “sportive” di cui all’art. 38 co. 2 decreto legge 04/07/2006 n. 223 (convertito con legge 04/08/2006 n. 248) presso l’immobile aziendale sito a Canelli (AT), via Filipetti n. 5; - della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza presentata il 25/03/2025 Cat.11E/2025 del 03/06/2025; - della nota dell’11/04/2025 e del 14/04/2025 del Comune di Canelli, conosciuta negli estremi ma non nel contenuto; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio della raccolta di scommesse sportive in un locale posto a 38 metri da uno sportello ATM
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Questura di Asti ha respinto l’istanza per il rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. relativa alla raccolta di scommesse sportive nel locale aziendale già autorizzato all’esercizio del gioco tramite VLT e destinato anche ad attività di bar/tabacchi. Il diniego era fondato sull’art. 16, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 19/2021, poiché la trasformazione dell’attività e le modifiche interne progettate avrebbero integrato una nuova apertura di sala scommesse a distanza inferiore a quella minima da uno sportello ATM. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge regionale n. 19/2021 e dell’art. 88 T.U.L.P.S., nonché manifesta illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza ed erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria. La ricorrente ha sostenuto che la trasformazione di un punto di gioco già esistente e autorizzato, senza aumento della superficie e senza installazione di nuove slot machine, non costituisse nuova apertura. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 41 Cost. e dell’art. 16, comma 2, della legge regionale, nonché falsità dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, perplessità, violazione del legittimo affidamento e del principio di offensività, lamentando un’indebita compressione della libertà d’iniziativa economica in assenza di un aggravamento dei rischi di ludopatia.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’intervento progettato non fosse una mera prosecuzione dell’attività già autorizzata, ma una trasformazione sostanziale dell’offerta commerciale: la riduzione o cessazione dell’attività di somministrazione e l’introduzione della raccolta di scommesse, destinata ad assumere rilievo prevalente o esclusivo, avrebbero trasformato il locale da punto per il gioco o, comunque, da sala da gioco in sala scommesse. Ai fini dell’art. 16 della legge regionale n. 19/2021, la nuova apertura comprende l’avvio di un esercizio destinato alla raccolta di scommesse o al gioco lecito, anche in via accessoria; la stessa norma equipara inoltre alla nuova apertura l’installazione di apparecchi aggiuntivi e il trasferimento dell’attività. Sarebbe quindi illogico escludere dal divieto una trasformazione qualitativa e quantitativa dell’attività con introduzione di un nuovo ramo di gioco solo perché il locale era già autorizzato alle VLT. Poiché il locale distava 38 metri da uno sportello ATM, luogo sensibile espressamente previsto dalla legge regionale, la nuova attività era vietata. Il diniego non imponeva la cessazione delle attività già autorizzate, ma impediva soltanto la raccolta delle scommesse. Il secondo motivo è stato respinto perché, una volta qualificata l’iniziativa come nuova apertura, il diniego costituiva atto dovuto e non una sproporzionata compressione della libertà d’impresa. Il TAR ha inoltre ritenuto conforme a Costituzione la disciplina regionale sulle distanze, in quanto riconducibile alla tutela della salute e rispettosa del riparto di competenze legislative. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
La licenza è necessaria per l’esercizio della raccolta delle scommesse; il rilascio è subordinato anche al rispetto dei limiti regionali applicabili alla localizzazione dell’attività.
art. 16 legge regionale Piemonte n. 19/2021
È interdetto l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito ... in locali che si trovano a una distanza ... inferiore a ... dai seguenti luoghi sensibili: ... c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro.
La nozione di nuova apertura comprende anche la trasformazione sostanziale dell’attività commerciale con introduzione della raccolta di scommesse e ampliamento qualitativo e quantitativo dell’offerta di gioco, anche quando il locale era già autorizzato per altre forme di gioco. Il divieto opera nel caso concreto perché il locale dista 38 metri da uno sportello ATM.
art. 3 legge regionale Piemonte n. 19/2021
La distinzione tra sala da gioco, sala scommesse e punto per il gioco dipende dal carattere esclusivo o prevalente, oppure accessorio, delle attività di gioco svolte nel locale.
art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.
La precedente autorizzazione all’esercizio del gioco mediante VLT non esclude l’applicazione dei limiti regionali alla successiva introduzione della raccolta di scommesse.
art. 41 Cost.
La libertà d’iniziativa economica non impedisce l’applicazione di limiti legislativi giustificati dalla tutela della salute pubblica e dal contrasto alla ludopatia.
art. 117, commi 2 e 3, Cost.
Lo Stato disciplina gli aspetti di ordine pubblico e sicurezza del gioco lecito, mentre le Regioni possono regolare la distribuzione territoriale delle attività di gioco nell’ambito della tutela della salute.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione dei limiti distanziometrici regionali contro la ludopatia, costituisce nuova apertura non soltanto l’avvio ex novo di un’attività di gioco, ma anche la trasformazione sostanziale di un esercizio già autorizzato, quando venga introdotto un nuovo ramo di raccolta delle scommesse e l’offerta di gioco divenga prevalente o esclusiva.
- La precedente autorizzazione allo svolgimento di una forma di gioco, quale il gioco mediante VLT, non esonera l’esercizio dal rispetto delle distanze minime quando il titolare introduca una distinta attività di raccolta delle scommesse o ampli significativamente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, l’offerta commerciale di gioco.
- La qualificazione dell’esercizio come punto per il gioco, sala da gioco o sala scommesse dipende dal ruolo assunto dall’attività di gioco nell’economia complessiva dell’esercizio: l’attività accessoria caratterizza il punto per il gioco, mentre l’attività prevalente o esclusiva conduce alla qualificazione come sala.
- Il divieto regionale di apertura di locali di gioco a distanza inferiore da luoghi sensibili può incidere sulla libertà d’iniziativa economica quando sia previsto dalla legge, persegua finalità di tutela della salute e sia applicato in modo coerente con la trasformazione concretamente progettata.
- Quando la trasformazione dell’attività integra una nuova apertura vietata dalla disciplina regionale sulle distanze, il diniego della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. costituisce atto dovuto; l’amministrazione non è tenuta a consentire l’ampliamento dell’attività per il solo fatto che le attività di gioco precedentemente autorizzate possano restare operative.
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