Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione integrata provinciale per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico da 3.620 kWp e del relativo elettrodotto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego adottato da APRIE all’esito della conferenza di servizi decisoria relativa a un impianto agrivoltaico da realizzare in parte su area agricola di pregio e in parte su area agricola del Comune di Caldonazzo. Ha dedotto: difetto di motivazione autonoma di APRIE per avere recepito per relationem i pareri negativi; violazione del termine finale di 90 giorni e formazione del silenzio assenso o comunque illegittimità del diniego tardivo; violazione dei termini endoprocedimentali della conferenza di servizi e conseguente assenso senza condizioni sul parere della SottoCUP; violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP e dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, sostenendo che l’agrivoltaico, se compatibile con la coltivazione, costituisca attività connessa alla normale coltivazione del fondo e non possa essere escluso in modo generalizzato dalle aree agricole; violazione delle norme tecniche del PRG di Caldonazzo, sviamento e travisamento per l’incidenza di valutazioni politiche legate alla vocazione turistica del territorio; eccesso di potere per difetto, contraddittorietà e illogicità del parere negativo del Consorzio Centale. Il Comune ha eccepito anche la nullità della procura alle liti, per mancanza di data e luogo sul documento analogico separato dal ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. È stata respinta l’eccezione di nullità della procura: la procura analogica su foglio separato, estratta, autenticata e depositata telematicamente insieme al ricorso, risultava coeva alla notificazione e idonea a conferire il carattere di specialità richiesto. Sono stati respinti i motivi procedimentali relativi alla motivazione per relationem, ai termini della conferenza e al ritardo di 11 giorni nella conclusione del procedimento. Poiché l’area non rientrava tra quelle idonee ai sensi della legge provinciale n. 4/2022, trovava applicazione la procedura ordinaria dell’art. 3 e il parere dell’autorità paesaggistica non era un parere meramente non vincolante; APRIE poteva motivare per relationem richiamando i pareri tecnici negativi. Il termine di 60 giorni previsto per l’autorizzazione paesaggistica prevaleva sul termine generale di 30 giorni assegnato nella conferenza, e il primo dissenso della SottoCUP era comunque intervenuto tempestivamente; le successive interlocuzioni e il preavviso di rigetto avevano sospeso il decorso del termine. Il termine finale di 90 giorni era ordinatorio e il suo superamento non determinava né silenzio assenso né illegittimità del provvedimento tardivo. È stato invece accolto il motivo relativo all’errata interpretazione degli artt. 37 e 38 delle NDA del PUP. L’interpretazione amministrativa, secondo cui tali disposizioni escluderebbero in via assoluta gli impianti agrivoltaici nelle aree agricole e agricole di pregio, costituiva un divieto generalizzato non conforme ai principi costituzionali, eurounitari e statali di decarbonizzazione e massima diffusione delle fonti rinnovabili. L’esclusione di un’area dalle aree idonee non equivale a divieto assoluto di installazione, ma comporta l’applicazione della procedura ordinaria e la necessità di un’istruttoria concreta e di una motivazione rafforzata. L’amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto la compatibilità dell’impianto con le finalità agricole e paesaggistiche del PUP, considerando le caratteristiche del progetto, la permanenza della coltivazione e il contesto territoriale, mediante adeguato bilanciamento degli interessi. Tale istruttoria mancava, poiché la SottoCUP, APRIE e il Comune si erano arrestati alla ritenuta preclusione normativa astratta. Sono stati inoltre ritenuti fondati, per quanto rilevante, i rilievi contro il parere comunale, nella parte in cui sanciva un divieto generalizzato e applicava disposizioni riferite ad altre fattispecie, nonché quelli contro il parere del Consorzio, giudicato ipotetico e contraddittorio perché, pur riconoscendo la compatibilità tecnica degli attraversamenti, prospettava future difficoltà e manifestava un dissenso sostanzialmente politico. Il diniego è stato annullato, con salvezza dell’ulteriore esercizio del potere e obbligo di riedizione dell’istruttoria secondo i criteri indicati. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 l.p. Trento n. 4/2022
La struttura provinciale competente in materia di energia rilascia l’autorizzazione integrata nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e archeologico, del piano urbanistico provinciale (PUP) e del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche.
Disciplina la procedura ordinaria per l’autorizzazione integrata degli impianti FER in area non idonea e impone il rispetto della pianificazione e della tutela paesaggistica; non consente tuttavia di trasformare le norme del PUP in un divieto assoluto non previsto espressamente.
art. 4 l.p. Trento n. 4/2022
Nelle aree idonee è ammessa l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al PUP.
Prevede il regime semplificato per le aree idonee, nel quale il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante; la mancata inclusione dell’area tra quelle idonee comporta l’applicazione della procedura ordinaria, non un divieto di installazione.
art. 14-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lett. c) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 equivalgono ad assenso senza condizioni.
Il termine speciale applicabile alle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica può essere superiore al termine generale assegnato nella conferenza; nel caso concreto era applicabile il termine di 60 giorni previsto dalla disciplina provinciale sull’autorizzazione paesaggistica. Il dissenso della SottoCUP è stato ritenuto tempestivo anche considerando la sospensione conseguente al preavviso di rigetto.
art. 67, comma 4, l.p. Trento n. 15/2015
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è di sessanta giorni dalla domanda.
Il termine di 60 giorni si applica al parere dell’autorità paesaggistica richiesto nell’ambito della conferenza per l’autorizzazione integrata, in quanto sostitutivo dell’autorizzazione paesaggistica.
artt. 37 e 38 NDA del PUP, l.p. Trento n. 5/2008
Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo; nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture.
Le disposizioni devono essere interpretate in senso costituzionalmente orientato: non stabiliscono un divieto generalizzato e aprioristico degli impianti agrivoltaici. Impongono invece una verifica concreta della connessione con l’attività agricola e della compatibilità paesaggistica e territoriale del singolo progetto.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
La qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un divieto assoluto di installazione di impianti FER.
Il principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili impedisce che la classificazione di un’area come non idonea produca automaticamente il divieto di autorizzazione; il progetto deve essere esaminato nella procedura ordinaria, con istruttoria e motivazione adeguate.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura alle liti su foglio separato, sottoscritta analogicamente, autenticata dal difensore e depositata e notificata telematicamente insieme al ricorso, è idonea a soddisfare il requisito della procura speciale quando risulti coeva al ricorso.
art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020, n. 134
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica depositata con modalità telematiche unitamente all’atto.
Consente di considerare apposta in calce al ricorso la procura analogica separata depositata telematicamente insieme all’atto.
Massime di principio
- La mancata inclusione di un’area tra quelle idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non equivale a un divieto assoluto di installazione, ma comporta l’applicazione della procedura ordinaria e l’obbligo di una valutazione concreta del singolo progetto, con istruttoria approfondita e motivazione adeguata o rafforzata.
- Le norme urbanistiche e paesaggistiche che limitano gli interventi nelle aree agricole o agricole di pregio devono essere interpretate in modo conforme ai principi costituzionali, eurounitari e statali di decarbonizzazione e massima diffusione delle fonti rinnovabili; non è consentito ricavarne, in via interpretativa, un divieto generalizzato di impianti agrivoltaici non espressamente previsto.
- Nella valutazione di un impianto agrivoltaico in area agricola di pregio, l’amministrazione deve accertare in concreto la connessione e compatibilità dell’impianto con la coltivazione del fondo, le caratteristiche tecniche e dimensionali dell’intervento, la permanenza dell’attività agricola, l’inserimento paesaggistico e le alternative localizzative, mediante ponderazione effettiva degli interessi energetici, agricoli e paesaggistici.
- Il termine finale di conclusione del procedimento, se non qualificato dalla legge come perentorio e non assistito da una sanzione decadenziale, è ordinatorio: il suo superamento non determina né la formazione del silenzio assenso né l’illegittimità del provvedimento espresso tardivamente, purché l’amministrazione conservi il potere di provvedere.
- Nella conferenza di servizi decisoria asincrona, il termine speciale previsto per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica prevale sul termine generale assegnato alle altre amministrazioni; il mancato rispetto del termine generale non determina automaticamente l’assenso senza condizioni quando il parere paesaggistico sia stato reso entro il termine speciale applicabile.
- La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiama pareri tecnici acquisiti nel procedimento e consente di ricostruire chiaramente le ragioni della decisione; essa non può però sostituire l’istruttoria concreta quando il richiamo ai pareri si fonda su un’errata interpretazione normativa che trasforma una disciplina di tutela in un divieto astratto e generalizzato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1038/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →