Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “- dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione n. 037 2021 90005409 24/000 dell'importo di euro 496.370,10, inviata al ricorrente mediante pec il 13.12.2021, in riferimento alla cartella di pagamento Agea n. 30020150000007864000, avente ad oggetto “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1997/98, 1998/99, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, notificata al ricorrente il 16.3.2015; - di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per euro 496.370,10 relativa a prelievi latte sulle consegne per le annate 1997/1998, 1998/1999, 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, deducendo motivi attinenti sia al merito della pretesa creditoria, compresa la prescrizione, sia a vizi formali della procedura di riscossione. Nel corso del giudizio, il TAR aveva sospeso l'efficacia dell'intimazione e, con sentenza non definitiva n. 1372/2025, aveva già accolto il ricorso limitatamente alle annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, annullando l'intimazione per tali annualità e precisando che la prescrizione non era maturata e che AGEA avrebbe dovuto riesercitare il potere secondo le sentenze di annullamento delle imputazioni di prelievo. Per le annate 1997/1998 e 1998/1999 era stata disposta istruttoria per chiarire se la materia del contendere fosse ancora attuale e se l'intimazione fosse stata sgravata. AGEA ha quindi dichiarato che le somme relative a tali annualità erano state sgravate in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 918/2020, mentre il ricorrente ha condiviso tale ricostruzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alle annate 1997/1998 e 1998/1999, poiché AGEA aveva comunicato lo sgravio delle relative somme in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 918/2020 e anche il ricorrente aveva dato atto del venir meno dell'interesse alla decisione su tali annualità. La dichiarazione è stata resa ferma restando l'attività doverosa di rideterminazione della pretesa da parte di AGEA secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato e la non maturazione della prescrizione, già esaminata nella sentenza non definitiva, in ragione della pendenza e definizione dei giudizi sulle imputazioni di prelievo e sulla cartella presupposta. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, considerando la peculiarità della controversia e l'annullamento in corso di causa degli atti presupposti all'intimazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
prendere posizione, nei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per consentire alle parti di prendere posizione sulle questioni emerse dall'istruttoria, relative all'estensione soggettiva degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato e al possibile conflitto di giudicati.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione rimuove o sgrava l'atto impugnato nella parte controversa e tale sopravvenienza è riconosciuta anche dal ricorrente, rendendo inutiliter data una pronuncia di merito su quella parte.
- La cessazione della materia del contendere relativa a un atto di riscossione non impedisce al giudice di precisare che l'amministrazione deve procedere alla rideterminazione della pretesa secondo quanto stabilito dai giudicati sugli atti presupposti.
- Lo sgravio delle somme derivante dall'annullamento giurisdizionale degli atti presupposti può determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente alle annualità interessate, senza incidere sulle statuizioni già rese dal giudice sulle altre annualità.
Come è indicizzato
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