Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di nulla-osta per lavoro subordinato e di visto d’ingresso, deduceva la violazione degli artt. 22 del d.lgs. 286/1998, 35 e 36 del d.P.R. 394/1999, dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998, dell’art. 2 della l. 241/1990, dell’art. 11, comma 2-bis, del d.P.R. 394/1999 e degli artt. 31 e 117 c.p.a., nonché eccesso di potere per violazione dei principi di celerità e correttezza. Sosteneva che, dopo l’ingresso in Italia, lo Sportello Unico per l’Immigrazione fosse obbligato a convocare il lavoratore e il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la compilazione del modulo per il permesso di soggiorno e la fissazione degli adempimenti fotodattiloscopici. Assumeva inoltre che fosse decorso il termine di conclusione del procedimento e che l’amministrazione dovesse comunque adottare un provvedimento espresso, anche in caso di esito negativo. L’amministrazione eccepiva che le istanze del 18 giugno e del 5 settembre 2025 erano state inviate a un indirizzo PEC riferibile a uno Sportello Unico territorialmente incompetente e che non era stata comunicata allo Sportello competente la data di ingresso della lavoratrice in Italia. Dopo la proposizione del ricorso, lo Sportello competente convocava le parti; il datore di lavoro non si presentava. La ricorrente chiedeva quindi il rinvio in attesa della procedura di subentro di un nuovo datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rigettato la richiesta di rinvio, rilevando che il procedimento relativo al subentro di un nuovo datore di lavoro, pendente presso una diversa Prefettura, era estraneo al thema decidendum del giudizio sul silenzio contestato. Nel merito, il Collegio ha ricostruito il procedimento previsto dagli artt. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e 35 e 36 del d.P.R. 394/1999, rilevando che esso prende avvio dalla comunicazione, da parte del lavoratore straniero, dell’ingresso nel territorio nazionale allo Sportello Unico territorialmente competente. Poiché la ricorrente aveva trasmesso l’istanza e il sollecito allo Sportello presso una Prefettura diversa da quella competente, non risultava presentata alcuna istanza idonea ad avviare il procedimento presso l’ufficio cui era riferito il silenzio impugnato. Mancava quindi l’obbligo di provvedere e, conseguentemente, la causa petendi dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. La convocazione successivamente effettuata dall’amministrazione non determinava né l’improcedibilità né la cessazione della materia del contendere, perché era stata disposta d’ufficio dopo la conoscenza dell’ingresso della lavoratrice acquisita mediante la notifica del ricorso, e non in riscontro a una precedente istanza validamente presentata allo Sportello competente. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
Individua i criteri di competenza territoriale dello Sportello Unico per l’Immigrazione nella procedura relativa al contratto di soggiorno.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Entro il termine di 8 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale ... il datore di lavoro e lo stesso lavoratore debbano sottoscrivere il contratto di soggiorno.
La comunicazione dell’ingresso del lavoratore e la successiva sottoscrizione del contratto costituiscono il presupposto di avvio del procedimento presso lo Sportello Unico competente.
art. 35, comma 1, d.P.R. 394/1999
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente ... [e] sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro.
La disposizione attuativa collega l’avvio degli adempimenti alla presentazione del lavoratore presso lo Sportello Unico territorialmente competente entro il termine previsto.
art. 36, comma 1, d.P.R. 394/1999
All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro ... lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno.
La sottoscrizione del contratto consente allo Sportello Unico di procedere agli adempimenti telematici per la richiesta del permesso di soggiorno.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
La ricorrente lo invocava quale termine residuale di conclusione del procedimento; il TAR ha escluso tuttavia che il termine potesse decorrere, mancando un’istanza presentata all’ufficio competente.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L’azione contro il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere su una domanda validamente presentata all’autorità competente; tale presupposto è stato escluso nel caso concreto.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali.
La pendenza di un diverso procedimento presso altra amministrazione non integra un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio.
Massime di principio
- L’azione contro il silenzio-inadempimento è ammissibile solo quando l’amministrazione destinataria abbia ricevuto una domanda idonea ad avviare il procedimento e sia competente a provvedere; l’invio dell’istanza a un ufficio territorialmente incompetente esclude l’obbligo di provvedere dell’ufficio competente e impedisce l’accoglimento dell’azione sul silenzio.
- Nel procedimento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’avvio degli adempimenti presso lo Sportello Unico competente presuppone la comunicazione dell’ingresso del lavoratore straniero all’ufficio territorialmente competente.
- La convocazione effettuata dall’amministrazione dopo la proposizione del ricorso non determina di per sé l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere quando sia stata disposta d’ufficio, a seguito della conoscenza dell’ingresso del lavoratore acquisita mediante il giudizio, e non costituisca riscontro a una precedente istanza validamente presentata all’ufficio competente.
- Nel giudizio contro il silenzio, non sussiste un tardivo esercizio del potere amministrativo se il procedimento è stato avviato d’ufficio dopo la notifica del ricorso, anziché in esecuzione di un obbligo di provvedere sorto a seguito di una domanda validamente presentata.
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