Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, disponendone l'archiviazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità e archiviazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato inammissibile e archiviato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo della sentenza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare del TAR n. 414/2025, la Questura ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione resistente ha revocato in autotutela l'atto impugnato, facendo venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della novità della questione, della difficoltà interpretativa della disciplina applicabile e dell'apprezzabile intervento in autotutela della Questura.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La revoca in autotutela dell'atto impugnato, intervenuta nel corso del giudizio e idonea a soddisfare l'interesse del ricorrente, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute, imponendo l'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione revoca in autotutela il provvedimento impugnato in modo da eliminare la lesione dedotta e soddisfare l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito dei vizi originariamente dedotti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta una questione nuova e di obiettiva difficoltà interpretativa e l'amministrazione abbia adottato un apprezzabile intervento in autotutela durante il giudizio.
Come è indicizzato
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