Cassazione Civile, Ordinanza n. 19883/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in liquidazione impugnava in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, relativo a IRES, IRAP e IVA, emesso a seguito di PVC e notificato il 22 maggio 2012 per un importo complessivo di euro 196.764,16. Con cinque motivi la ricorrente denunciava: 1) inesistenza/nullità/annullabilità dell'avviso per difetto di notifica, asseritamente eseguita ai sensi della L. n. 890/1982 senza il rispetto delle formalità dell'art. 3; 2) violazione degli artt. 7 e 12 L. n. 212/2000 per difetto di motivazione dell'atto, che non avrebbe considerato la documentazione fornita; 3) violazione dell'art. 37-bis, comma 4, DPR n. 602/1973 per mancata preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente; 4) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per omessa indicazione degli elementi di calcolo degli interessi; 5) vizio di motivazione in diritto e illogicità in fatto, con riferimento all'antieconomicità desunta dalla mancata fatturazione della cessione di clientela e delle royalties per l'uso di marchio registrato. La Corte ha però rilevato che tutti i motivi erano diretti contro l'avviso di accertamento in sé e non contro la sentenza impugnata, senza un reale confronto con le rationes decidendi della CTR; inoltre le integrazioni svolte in memoria non potevano colmare l'originaria genericità/inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la parte ricorrente non aveva adempiuto all'onere di specificità dei motivi di cassazione e non aveva censurato la sentenza d'appello ma direttamente l'atto impositivo. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato solo come norma che disciplina la notificazione postale; la ricorrente ne lamentava la violazione per difetto delle formalità previste dall'art. 3 della stessa legge.
Indicata dalla ricorrente come formalità asseritamente non rispettata nella notifica dell'avviso di accertamento.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e l'omesso esame della documentazione prodotta.
art. 37-bis, comma 4, DPR n. 602/1973
Invocato dalla ricorrente per censurare la mancata preventiva richiesta di chiarimenti prima dell'emissione dell'avviso.
Invocato anche per denunciare l'omessa indicazione degli elementi di calcolo degli interessi nell'atto impositivo.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale i motivi devono essere ricondotti a uno specifico vizio tra quelli previsti dalla norma.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte afferma che i motivi devono essere specifici, indicare la rubrica, esporre le ragioni della censura e confrontarsi con la sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
Richiamato tra i requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata nel procedimento camerale; la memoria non può sanare l'originaria inammissibilità dei motivi.
La funzione della memoria è solo illustrativa e chiarificatrice dei motivi già enunciati, non integrativa di motivi originariamente inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La Corte ne dà atto per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve colpire la sentenza impugnata e non limitarsi a contestare direttamente l'atto amministrativo o il provvedimento sostanziale oggetto della lite; in mancanza di un effettivo confronto con le rationes decidendi della decisione di merito, il ricorso è inammissibile.
- L'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. impone di indicare con precisione il vizio denunciato, le norme asseritamente violate, il contenuto precettivo delle stesse e il contrasto con la sentenza impugnata; non è consentito demandare alla Corte un'indagine esplorativa per ricostruire la censura.
- La doglianza di violazione o falsa applicazione di legge presuppone il confronto tra la norma invocata e la regula iuris affermata dal giudice di merito; se la censura riguarda soltanto l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, essa non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.
- Le carenze originarie di specificità o determinatezza del ricorso per cassazione non possono essere sanate con la memoria successiva, che ha funzione meramente illustrativa e non integrativa.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti temporali e normativi, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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