Cassazione Civile, Ordinanza n. 23186/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per complessivi euro 50.098,56; dopo uno sgravio parziale restava iscritta a ruolo una somma residua di euro 16.839,47. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo omesso l'invio della comunicazione di irregolarità. Dopo la sentenza di primo grado, l'Ufficio aveva disposto un ulteriore sgravio totale delle residue somme e aveva proposto appello. La CTR aveva dichiarato l'appello improponibile per acquiescenza tacita ex art. 329 c.p.c. desunta dallo sgravio totale, e comunque aveva confermato nel merito la nullità della cartella per omessa comunicazione di irregolarità in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 46 e 68 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che lo sgravio disposto dopo la sentenza di primo grado non integra acquiescenza tacita né cessazione della materia del contendere, ma solo spontanea esecuzione della decisione; (2) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, contestando la statuizione di merito della CTR sulla necessità della comunicazione di irregolarità, poiché nel caso vi era un mero omesso versamento di imposte dichiarate e non incertezze rilevanti della dichiarazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di improponibilità dell'appello fondata sull'acquiescenza tacita desunta dal solo sgravio integrale della cartella, perché tale condotta non è di per sé incompatibile con la volontà di impugnare e può essere spiegata anche con la volontà di evitare ulteriori costi esecutivi. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che, una volta pronunciata la statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, la parte soccombente non aveva interesse a censurare anche la motivazione di merito resa ad abundantiam dalla CTR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per l'esame del merito dell'appello e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina il controllo automatizzato della dichiarazione e la cartella emessa all'esito di tale procedura.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata dall'Ufficio per sostenere che, nel controllo automatizzato IVA, non era dovuta la comunicazione di irregolarità nel caso concreto.
L'acquiescenza tacita richiede atti incompatibili in modo preciso e inequivoco con la volontà di impugnare; lo sgravio integrale, da solo, non basta.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 68 del medesimo decreto per escludere che lo sgravio comporti automaticamente cessazione della materia del contendere o acquiescenza.
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Lo sgravio dopo sentenza favorevole al contribuente può costituire spontanea esecuzione della decisione e non implica necessariamente rinuncia all'impugnazione.
La nullità della notificazione del ricorso è sanata dalla rinnovazione della notificazione, con efficacia ex tunc.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'acquiescenza tacita alla sentenza richiede un comportamento processuale o sostanziale dal quale risulti in modo preciso e inequivoco la volontà di non contrastare gli effetti della decisione; non basta un atto di adempimento o di sgravio che sia compatibile anche con esigenze di mera gestione del contenzioso o di contenimento dei costi esecutivi.
- Lo sgravio integrale della cartella, disposto dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non determina automaticamente cessazione della materia del contendere né preclude l'impugnazione dell'Amministrazione.
- Quando il giudice definisce la controversia con una statuizione pregiudiziale che esaurisce la potestas iudicandi sul merito, eventuali argomentazioni di merito inserite nella motivazione hanno carattere ad abundantiam e non sono autonomamente censurabili se difetta interesse alla loro impugnazione.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanabile mediante rinnovazione della notificazione, con effetti retroattivi.
- Nei giudizi tributari avverso cartelle da controllo automatizzato, la questione sulla comunicazione di irregolarità va valutata alla luce della natura della pretesa e degli eventuali presupposti di incertezza della dichiarazione; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non è entrata nel merito di tale profilo per inammissibilità del relativo motivo.
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