Cassazione Civile, Ordinanza n. 31240/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato per crediti relativi a tributi locali, tributi erariali, sanzioni e contributi consortili, riferiti a più cartelle di pagamento. Il giudice d'appello aveva dichiarato prescritti i crediti per ICI, TARSU e contributi consortili per decorso del termine quinquennale dalla notifica delle cartelle, aveva ritenuto regolarmente notificate varie cartelle per tributi erariali e aveva escluso solo una voce per mancata prova della notifica. Il contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi: con i primi due deduce omessa pronuncia e omesso esame circa l'eccezione di prescrizione anche dei crediti erariali, già proposta in primo grado e riproposta in appello, assumendo che tali crediti fossero soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; con gli altri tre censura la qualificazione come tardiva e inconferente dell'eccezione di nullità del preavviso per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, deducendo violazione delle norme sulle preclusioni processuali, nullità della sentenza e omesso esame della documentazione. L'agente della riscossione propone ricorso incidentale sostenendo che, per effetto della notifica delle cartelle, i crediti per tributi locali sarebbero soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale per omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti erariali, accoglie il terzo e il quarto motivo per erronea qualificazione come nuova e tardiva dell'eccezione relativa alla mancata indicazione del calcolo degli interessi e per difetto di motivazione, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale dell'agente della riscossione, riaffermando che ICI, TARSU e contributi di bonifica/consortili sono tributi periodici soggetti a prescrizione quinquennale. La sentenza impugnata è cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
la CTR ha omesso di pronunciare sull'eccezione di prescrizione dei crediti erariali, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato insieme all'art. 57 d.lgs. 546/1992 nel censurare la qualificazione dell'eccezione come nuova o tardiva
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non osta alla deduzione in appello di un'eccezione già proposta in primo grado e specificamente riproposta nel motivo di gravame
la motivazione è viziata quando liquida l'eccezione come inconferente senza adeguata giustificazione
si applica ai tributi locali e, per la causa decisa, ai crediti erariali eccepiti dal contribuente secondo la prospettazione accolta dalla Corte d'appello solo in parte omissiva; la Corte ribadisce la natura periodica di ICI, TARSU e contributi di bonifica/consortili
non si applica ai tributi locali periodici; il ricorso incidentale che invocava il termine ordinario decennale viene respinto
invocato nel ricorso incidentale, ma ritenuto non idoneo a mutare la regola sulla prescrizione dei tributi locali
artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1992, n. 112
richiamati nel ricorso incidentale, senza incidere sulla soluzione della questione prescrizionale
art. 22 d.l. 20 marzo 2023, n. 4 conv. in l. 26 maggio 2023, n. 56
esclude, nel caso, l'applicazione del doppio contributo unificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non trova applicazione al ricorrente incidentale per effetto della disciplina sopravvenuta richiamata dalla Corte
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta e riproposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è deducibile in cassazione come vizio di nullità della sentenza.
- Un'eccezione già dedotta in primo grado e specificamente riproposta in appello non può essere dichiarata nuova o tardiva; la sua erronea qualificazione integra violazione delle regole sulle preclusioni processuali e, se priva di reale spiegazione, anche vizio di motivazione.
- Per i tributi locali aventi natura periodica, come ICI, TARSU e contributi di bonifica/consortili, il credito si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., e non in quello ordinario decennale.
- Nel giudizio di opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi può essere dedotta come vizio del preavviso se già sollevata tempestivamente nel giudizio di merito.
- La notifica della cartella di pagamento non trasforma automaticamente un credito tributario periodico in credito soggetto a prescrizione decennale; occorre verificare la natura sostanziale del tributo.
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