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Sentenza

Sentenza del 20/02/2024 n. 4438 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per i periodi d’imposta 2012-2016, rispettivamente per € 5.793,99, € 7.989,16, € 8.793,96, € 11.669,49 ed € 11.662,62. Sosteneva di svolgere l’attività nell’organizzazione della società di revisione Ernst & Young S.p.A., suo unico committente, senza una propria autonoma organizzazione. Dopo tre provvedimenti di diniego dell’Ufficio e il rigetto del ricorso da parte della CTP di Milano (sentenza n. 4091/19/2019), la CTR Lombardia aveva accolto l’appello e disposto il rimborso, con interessi. L’Agenzia ha impugnato la decisione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 2697 c.c.: a suo avviso, l’autonoma organizzazione poteva sussistere anche utilizzando la struttura del committente e la CTR aveva applicato erroneamente l’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che l’IRAP richieda che il professionista sia responsabile e titolare dell’organizzazione, non bastando che utilizzi una struttura organizzata da altri o coordini collaboratori al suo interno. La CTR aveva accertato che A.A. non aveva un proprio studio né dipendenti e si avvaleva del supporto organizzativo della società, che era il soggetto responsabile della struttura; il rimborso si fondava quindi sull’accertata assenza del presupposto impositivo e non su un’inversione dell’onere della prova. Il controricorso di A.A., depositato dopo l’udienza e la riserva della decisione del 27 ottobre 2023, non è stato considerato. Nulla sulle spese, poiché non si è tenuto conto dell’attività difensiva tardiva; non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    il requisito dell'"autonoma organizzazione" di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell'IRAP, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quodplerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi di segreteria ovvero meramente esecutive.

    L’IRAP sul lavoro autonomo presuppone un’organizzazione riconducibile al professionista, di cui questi sia responsabile. Rilevano inoltre beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o l’impiego non occasionale di lavoro altrui oltre il limite di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive. La struttura organizzata e diretta da un committente non diventa autonoma organizzazione del professionista solo perché questi la utilizza.

  • Art. 2697 del codice civile

    il riconoscimento del rimborso, quindi, si fonda non già sull'affermazione del mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, di un onere probatorio di cui esso sarebbe stato gravato (relativo alla dimostrazione del presupposto impositivo), ma sul positivo accertamento - peraltro insindacabile in sede di legittimità -circa la sussistenza del diritto al rimborso, stante l'assenza del presupposto impositivo, come allegato e dimostrato dal contribuente. Appare quindi correttamente applicato l'art. 2697 cod. civ., in tema di ripartizione dell'onere della prova.

    Il contribuente che chiede il rimborso deve allegare e dimostrare i fatti da cui deriva l’assenza del presupposto impositivo. Non vi è violazione delle regole sull’onere della prova quando il giudice riconosce il rimborso sulla base di tale prova positiva, anziché addebitare all’Amministrazione la mancata dimostrazione dell’autonoma organizzazione.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    La disposizione individua il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, invocato dall’Agenzia. La Corte ha esaminato la censura nel merito e l’ha rigettata.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

    Nel caso deciso non è stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla norma, poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per l’assoggettamento a IRAP del professionista non basta che la sua attività si svolga in un ambiente organizzato o che egli coordini un gruppo di lavoro: occorre verificare chi sia titolare e responsabile dell’organizzazione.
  • Quando il professionista opera stabilmente nella struttura del committente e si avvale del supporto organizzativo di quest’ultimo, senza propri locali, dipendenti o mezzi organizzativi autonomi, i compensi per tale attività non integrano di per sé il presupposto dell’autonoma organizzazione.
  • Chi domanda il rimborso deve allegare e provare i fatti che escludono il presupposto impositivo; l’esito favorevole è legittimo se il giudice accerta positivamente tali fatti sulla base della documentazione, non semplicemente perché l’Ufficio non li ha provati.
  • La titolarità di una quota, anche in una società presso cui il professionista opera, non è da sola decisiva: occorre valutare in concreto l’organizzazione dell’attività, la disponibilità di mezzi e personale e la responsabilità organizzativa.

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