Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/02/2024 n. 4439 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 100/03/2019, depositata il 21 gennaio 2019, deducendo un unico motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 281/1970, 1 della legge regionale Toscana n. 2/1971, 7 del d.l. n. 400/1993 e 6 e 18 della legge n. 84/1994. Sosteneva che le concessioni di terminal portuali rilasciate dall'Autorità portuale per competenza, e non per delega statale, fossero diverse dalle concessioni statali soggette all'imposta; aggiungeva che i canoni per tali concessioni erano determinati autonomamente dall'Autorità portuale, senza criteri legislativi sufficienti, con conseguente inapplicabilità del tributo e violazione della riserva di legge. La controversia riguardava l'imposta regionale per il 2012; gli importi degli accertamenti non sono indicati nel testo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR, che aveva già confermato la debenza dell'imposta per il 2012, pur riconoscendo l'esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa limitatamente a sanzioni e interessi e compensando le spese. La Corte ha stabilito che il presupposto dell'imposta è l'occupazione e l'uso assentiti di beni demaniali statali situati nella Regione, indipendentemente dall'autorità che rilascia la concessione; la particolare finalità dei terminal portuali e l'autonomia nella determinazione dei canoni non escludono quindi il tributo. Ha inoltre ritenuto rispettata la riserva relativa di legge, poiché gli elementi essenziali dell'imposizione sono disciplinati dalla legge e i canoni possono essere contestati in giudizio se fissati in modo contrario ai criteri applicabili o ai parametri di proporzionalità e ragionevolezza. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale durante la lite. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti dagli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione

    Il tributo colpisce l'occupazione e l'uso dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili statali situati nella Regione; non è necessario che la concessione sia rilasciata direttamente dallo Stato.

  • Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1

    Il presupposto impositivo è, quindi, da individuarsi nell'uso e l'occupazione (assentiti) di beni del demanio dello Stato, situati nel territorio della Regione, visto nella sua dimensione oggettiva, come relazione utile del soggetto con una res di proprietà dello Stato, ma sita nel territorio regionale, e non in ragione del rapporto con l'autorità che rilascia la concessione.

    La legge regionale istituisce e disciplina il tributo in Toscana; la sua applicazione dipende dal godimento del bene statale nel territorio regionale, non dalla natura o dall'identità dell'autorità concedente.

  • D.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, art. 7

    Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso

    L'autonomia degli enti portuali nella determinazione dei canoni non è illimitata: la legge pone almeno il vincolo di non applicare canoni inferiori a quelli risultanti dai criteri del decreto. Tale autonomia non esclude, di per sé, l'imposta regionale.

  • Costituzione, art. 23

    Secondo tali indicazioni il precetto costituzionale del suddetto art. 23 deve ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione, pur non fissandone il massimo, determini criteri, condizioni, limiti e controlli idonei a contenere la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli e ad evitare così che essa possa trasmodare in arbitrio

    La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali è relativa: la legge può lasciare all'amministrazione la determinazione di alcuni elementi, purché stabilisca criteri e limiti sufficienti a impedire l'arbitrio. La Corte ha ritenuto soddisfatta questa condizione nel caso esaminato.

  • Costituzione, art. 53

    la funzione imprenditoriale e concorrenziale esercitata dalle società portuali terminaliste operanti in regime di concessione demaniale assume rilievo preminente ai fini del suddetto classamento e della correlativa imponibilità Ici delle aree, pur in presenza di un indubbio interesse pubblico allo svolgimento di tale funzione ed all'incremento e miglioramento dei servizi portuali connessi

    Il godimento imprenditoriale del bene demaniale può esprimere capacità contributiva anche quando l'attività concessionata persegua contemporaneamente finalità di interesse pubblico.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 6 e 18

    Gli elementi costitutivi dell'imposizione discendono, invero, da criteri di legge e non dalla autonomia gestionale della autorità gerente.

    Le competenze delle Autorità portuali e la disciplina delle concessioni portuali non sottraggono queste ultime all'imposta quando riguardano l'uso di beni demaniali statali; l'autonomia gestionale nella concessione non modifica il presupposto fiscale.

  • D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8, comma 1

    La disposizione è richiamata per la trasformazione, dal 1° gennaio 2013, dell'imposta regionale sulle concessioni statali in tributo proprio. La successiva soppressione o trasformazione del tributo non ha effetto retroattivo sull'annualità 2012 oggetto della controversia.

  • Legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11

    L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi della L. n. 281 del 1970, art. 2, non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino di cui al D.P.R. 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino), art. 1 e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6 (Riordino della legislazione in materia portuale)

    L'esclusione delle concessioni delle Autorità portuali toscane opera espressamente dal periodo d'imposta 2013. Non elimina quindi l'imposta dovuta per il 2012.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per l'imposta regionale sulle concessioni statali, il criterio centrale è il godimento o l'occupazione di un bene demaniale statale situato nella Regione, non l'identità dell'ente che rilascia la concessione. Una concessione rilasciata da un'Autorità portuale può quindi rientrare nel presupposto del tributo.
  • La destinazione portuale del bene, l'obbligo del concessionario di perseguire obiettivi di sviluppo dei traffici e la possibile revoca della concessione non escludono l'imposta se il privato ottiene comunque l'uso imprenditoriale del bene pubblico.
  • L'autonomia dell'ente concedente nel determinare il canone non rende automaticamente illegittimo il tributo: per contestare la pretesa occorre individuare un effettivo difetto di disciplina legale degli elementi dell'imposizione o una concreta violazione dei criteri e dei limiti applicabili.
  • La riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali è relativa: sono ammissibili integrazioni amministrative quando la legge stabilisce criteri, condizioni e limiti sufficienti a prevenire decisioni arbitrarie. Eventuali canoni fissati in violazione di tali parametri possono essere contestati in giudizio.
  • Una norma regionale che esenta o sopprime un tributo a partire da un'annualità successiva non si applica retroattivamente alle annualità precedenti, salvo che il legislatore lo disponga espressamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.