Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/02/2024 n. 4432 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento per l’imposta regionale sulle concessioni statali relativa all’anno 2008, applicata al canone della concessione demaniale marittima rilasciata dall’Autorità portuale di Livorno. La società sosteneva, con il primo motivo, che il tributo non fosse dovuto perché le concessioni portuali sono rilasciate dall’Autorità portuale nell’esercizio di competenze proprie, non per delega statale, e non sarebbero quindi concessioni statali; contestava inoltre la sufficiente base legale del tributo e dei criteri di determinazione del canone. Con il secondo motivo invocava lo Statuto del contribuente: circolari e indicazioni amministrative, la mancata richiesta del tributo per molti anni e le peculiarità della concessione avrebbero ingenerato affidamento e obiettiva incertezza, escludendo sanzioni e interessi moratori. Con il terzo motivo denunciava omessa pronuncia della CTR sulla disapplicazione di tali accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo e il terzo. Ha confermato che l’imposta era dovuta per il 2008: il presupposto è l’occupazione e l’uso assentiti di un bene demaniale statale situato nella Regione, indipendentemente dall’autorità che rilascia la concessione; la disciplina legislativa è stata ritenuta sufficiente anche rispetto alla riserva di legge. Ha escluso l’omessa pronuncia, poiché la CTR aveva implicitamente affrontato la questione degli accessori. Ha però dichiarato non dovuti sanzioni amministrative e interessi moratori, in ragione delle indicazioni amministrative idonee a ingenerare affidamento, della protratta mancata richiesta del tributo da parte della Regione e della particolare situazione della concessione: per l’annualità 2008 il titolo e il canone definitivo furono determinati solo il 17 marzo 2009, dopo un periodo di regime provvisorio. Cassata la sentenza della CTR della Toscana n. 1547/17/2015, depositata il 19 settembre 2016, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società limitatamente agli accessori. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    ai sensi della L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2, comma 1, nonchè ai sensi della L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1, comma 1, presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti dagli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato

    L’imposta si applica quando il privato occupa o usa, in base a concessione, un bene demaniale o del patrimonio indisponibile statale situato nella Regione. Non è necessario che la concessione sia formalmente rilasciata dallo Stato.

  • Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1

    presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti dagli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato

    La disciplina regionale attua il tributo e, letta insieme alla legge statale, assoggetta a imposta l’uso del bene pubblico, anche se il titolo concessorio è rilasciato dall’Autorità portuale.

  • Costituzione, art. 23

    il precetto costituzionale del suddetto art. 23 deve ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione, pur non fissandone il massimo, determini criteri, condizioni, limiti e controlli idonei a contenere la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli e ad evitare così che essa possa trasmodare in arbitrio

    La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali è relativa: la legge può lasciare all’amministrazione la determinazione di elementi tecnici, purché stabilisca criteri e limiti adeguati contro l’arbitrio. La Corte ha ritenuto rispettato tale requisito per il tributo in esame.

  • Costituzione, art. 53

    la pretesa impositiva, in termini generali, si fonda e trova la sua legittimazione nella legge (art. 23 Cost.) - (vedi Cass. SS.UU. n. 10306/2016 che ha chiarito come la determinazione del canone di concessione "è ad altri affidata dalla legge, rimanendo, quindi, salva la riserva di legge relativa) e si giustifica in ragione della capacità contributiva del privato

    La fruizione esclusiva del bene pubblico per attività economica, con il vantaggio che ne deriva al concessionario, costituisce il fondamento di capacità contributiva richiamato dalla Corte per giustificare l’imposizione.

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento

    L’incertezza normativa oggettiva può escludere la punibilità per la violazione tributaria. Nel caso concreto la Corte ha riconosciuto che le circostanze complessive giustificavano l’esclusione degli accessori, pur restando dovuta l’imposta.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce

    La norma consente di non applicare le sanzioni tributarie non penali quando la violazione dipende da obiettiva incertezza interpretativa; è coerente con la decisione di eliminare la sanzione nel caso concreto.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

    La tutela dell’affidamento può escludere sanzioni e interessi moratori quando il contribuente abbia seguito indicazioni amministrative o quando il suo comportamento sia conseguenza di ritardi od omissioni dell’amministrazione. Qui la Corte ha applicato tale tutela in presenza di indicazioni interpretative, lunga mancata richiesta del tributo e determinazione tardiva del canone.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La norma impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sui motivi sottoposti al suo esame. La censura è stata respinta perché la CTR aveva affrontato implicitamente la questione degli interessi e delle sanzioni.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    La disposizione individua i vizi denunciabili in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per nullità della sentenza. È il fondamento processuale dei tre motivi scrutinati; i primi e il terzo sono stati rigettati, il secondo accolto.

  • Codice di procedura civile, art. 384, primo comma

    Consente alla Corte di cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione. La Corte lo ha applicato dichiarando direttamente non dovuti sanzioni e interessi moratori.

Massime di principio

  • Per stabilire se è dovuta un’imposta sulle concessioni statali, conta l’uso o l’occupazione del bene pubblico statale situato nella Regione, non l’identità dell’ente che ha rilasciato la concessione. La conclusione può quindi valere anche quando il titolo è rilasciato da un’Autorità portuale.
  • La discrezionalità amministrativa nella determinazione del canone non rende automaticamente illegittimo il tributo: la riserva di legge è rispettata se la legge fissa gli elementi essenziali dell’imposizione e fornisce criteri sufficienti a contenere il potere amministrativo.
  • L’incertezza sull’obbligo tributario non comporta necessariamente l’esenzione dall’imposta principale. Può tuttavia giustificare la non applicazione di sanzioni e interessi moratori, soprattutto quando vi siano indicazioni amministrative contraddittorie o fuorvianti, una prolungata inerzia dell’ente impositore e ritardi nella definizione del titolo o del canone.
  • Le circolari e le note amministrative non modificano la legge e, da sole, non cancellano il tributo dovuto; possono però rilevare per valutare l’affidamento e la buona fede del contribuente ai fini degli accessori.
  • Per ottenere la tutela dell’affidamento occorre valutare le circostanze concrete nel loro insieme: coerenza apparente delle indicazioni dell’amministrazione, condotta in buona fede del contribuente e specifici fatti che abbiano ragionevolmente influenzato il suo comportamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.