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Sentenza

Sentenza del 20/02/2024 n. 4478 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. ha chiesto l’esenzione IRPEF prevista dall’art. 3 della legge n. 206/2004 sul vitalizio parlamentare e il rimborso dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale trattenute per gli anni d’imposta 2010-2015. Dopo il rigetto della domanda di rimborso per silenzio-rifiuto da parte del giudice tributario di primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell’autodichia del Senato; erronea esclusione del vitalizio parlamentare dai trattamenti esenti; e insussistenza della decadenza dal rimborso per le annualità anteriori al quadriennio previsto per le ordinarie istanze di rimborso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: poiché A.A. aveva già adito sia la giustizia tributaria sia gli organi interni del Senato, non poteva ottenere in questa sede una declinatoria di giurisdizione; inoltre, la giurisdizione tributaria resta necessaria per tutelare l’Agenzia delle Entrate, estranea ai giudizi di autodichia. Ha accolto il secondo motivo, affermando che, ai limitati fini dell’esenzione antiterrorismo, il vitalizio parlamentare va considerato trattamento sostanzialmente previdenziale e rientra nell’ampia previsione dell’art. 3 della legge n. 206/2004. Ha accolto anche il terzo motivo: il rimborso di questi benefici speciali, direttamente riconosciuti dalla legge, non è soggetto al termine di decadenza quadriennale dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, ma al termine di prescrizione, non decorso nel caso concreto. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, accolto il ricorso originario della contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; Agenzia condannata a pagare le spese di cassazione, liquidate in € 7.000, oltre € 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Art. 3, commi 1 e 2, legge 23 novembre 2004, n. 206

    una lettura costituzionalmente orientata, prima ancora che coerente con l'esegesi del testo, vuole che l'assegno della parte ricorrente, già rivalutato con integrazione figurativa dei contributi, sia anche esente da Irpef. E ciò sia perché la locuzione normativa è assai ampia e volutamente omnicomprensiva ("dipendenti pubblici, privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto ..."), sia perché la tesi contraria porta all'incostituzionalità della norma per disparità di trattamento.

    L’esenzione prevista per i trattamenti delle vittime del terrorismo e dei familiari aventi diritto si estende, in questa specifica fattispecie, anche all’assegno vitalizio parlamentare. La disposizione va interpretata considerando la sua formulazione ampia, la finalità protettiva antiterrorismo e l’esigenza di non escludere proprio i parlamentari e i loro familiari dai benefici.

  • Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    di guisa che la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo Irpef non è soggetta a termini di decadenza (D.P.R. n. 602 del 19073, ex art. 38), bensì solo a quelli di prescrizione, nella specie non ancora decorsi

    Il termine decadenziale quadriennale previsto per le ordinarie domande di rimborso non si applica alla richiesta relativa ai benefici fiscali antiterrorismo direttamente accordati dalla legge; la domanda resta soggetta alla prescrizione.

  • Art. 67 della Costituzione

    Appare evidente l'inconciliabilità di questa tesi ermeneutica con l' art. 3 , secondo comma, della Costituzione, ma altresì con gli articoli 67 e 68 della Carta che trattano del libero mandato parlamentare.

    L’esclusione dei parlamentari e dei loro familiari dai benefici antiterrorismo per la sola natura del trattamento economico risulterebbe incompatibile, secondo la Corte, con la tutela del libero mandato parlamentare; ciò concorre a giustificare l’interpretazione estensiva dell’esenzione.

  • Art. 68 della Costituzione

    Appare evidente l'inconciliabilità di questa tesi ermeneutica con l' art. 3 , secondo comma, della Costituzione, ma altresì con gli articoli 67 e 68 della Carta che trattano del libero mandato parlamentare.

    La Corte richiama la garanzia costituzionale delle prerogative parlamentari per escludere una lettura della disciplina antiterrorismo che lasci senza tutela fiscale i parlamentari vittime del terrorismo o i loro familiari.

  • Art. 3, secondo comma, della Costituzione

    Appare evidente l'inconciliabilità di questa tesi ermeneutica con l' art. 3 , secondo comma, della Costituzione, ma altresì con gli articoli 67 e 68 della Carta che trattano del libero mandato parlamentare.

    La lettura che escludesse i parlamentari dai benefici antiterrorismo produrrebbe una disparità ingiustificata rispetto agli altri lavoratori e percettori di trattamenti diretti; l’esenzione va quindi interpretata in modo da evitare tale disparità.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale antiterrorismo riconosce benefici fiscali con formulazione ampia ai familiari delle vittime e ai loro trattamenti diretti, la natura non ordinaria o non strettamente pensionistica della prestazione non basta, da sola, a escluderla dal beneficio: occorre considerare testo, finalità protettiva e categorie che altrimenti resterebbero prive di tutela.
  • L’estensione riconosciuta in questa decisione è circoscritta all’applicazione dell’art. 3 della legge n. 206/2004 al vitalizio parlamentare; non equivale a una riqualificazione generale del vitalizio come pensione per ogni effetto tributario o previdenziale.
  • Per i benefici fiscali antiterrorismo direttamente riconosciuti dalla legge, la domanda di rimborso non è soggetta automaticamente alla decadenza quadriennale prevista per le ordinarie istanze di rimborso: si applica il termine di prescrizione, che va verificato nel caso concreto.
  • Chi abbia già coltivato parallelamente un giudizio davanti agli organi di autodichia parlamentare e un giudizio tributario non può chiedere successivamente una declinatoria di giurisdizione come se si trattasse di un regolamento di giurisdizione non ancora esercitato.
  • La giurisdizione tributaria può restare necessaria quando la controversia riguarda un atto dell’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione non può partecipare al giudizio interno di autodichia: gli effetti di quest’ultimo non possono essere estesi a un soggetto che ne è rimasto estraneo.

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