Sentenza del 20/02/2024 n. 4453 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’accertamento relativo all’imposta regionale per il 2014 sulla concessione di beni del demanio marittimo rilasciata dall’Autorità portuale. In cassazione ha formulato quattro censure: nullità della notifica dell’accertamento, trasmesso via PEC il 17 novembre 2016 prima che tale modalità fosse ammessa per gli atti impositivi; motivazione apparente o contraddittoria della sentenza regionale; omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’accertamento; e illegittimità dell’imposta, sostenendo che la concessione-contratto rilasciata dall’Autorità portuale non fosse soggetta al tributo e che la disciplina violasse la riserva di legge e l’autonomia finanziaria regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: benché nel novembre 2016 la PEC non fosse ancora una modalità prevista per notificare gli atti impositivi, il vizio determinava al più la nullità, sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché la società aveva ricevuto e conosciuto l’atto e lo aveva impugnato; la motivazione della sentenza regionale era comunque comprensibile e idonea a sostenere la decisione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, o comunque inammissibile: il rigetto nel merito implicava il rigetto della censura formale e la società non aveva riportato nel ricorso i passaggi rilevanti della motivazione dell’accertamento, come richiesto dall’art. 366 c.p.c. Il quarto motivo è stato rigettato: dal 2014 l’art. 6 della legge regionale Lazio n. 2/2013 assoggetta espressamente all’imposta anche le concessioni gestite dalle Autorità portuali; il presupposto è l’occupazione e l’uso assentiti del bene demaniale, indipendentemente dall’ente che rilascia la concessione o dalla sua natura contrattuale. La disciplina è stata ritenuta compatibile con la riserva relativa di legge, poiché gli elementi essenziali del tributo e criteri sufficienti per la determinazione del canone trovano fondamento normativo. La CTR del Lazio aveva confermato il rigetto integrale dell’impugnazione pronunciato dalla CTP di Roma; la Cassazione ha compensato le spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Sennonché, il richiamo e l'estensione alla disciplina della notificazione degli atti processuali fa sì che debba ritenersi anche in materia applicabile l'articolo 156 del codice di rito (richiamato dai giudici di appello), integrante causa di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
La notifica eseguita con modalità non conformi alla disciplina applicabile non è per ciò solo inesistente: se l’atto è giunto a conoscenza del destinatario e ha consentito la sua difesa, la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
Va, invero, dato seguito al condivisibile principio di diritto secondo il quale "in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall' art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo".
Chi censura in cassazione la valutazione sulla motivazione di un avviso di accertamento deve riportare nel ricorso i passaggi dell’atto contestati, almeno nei punti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
Art. 2 della legge n. 281/1970
ai sensi dell' art. 2 , primo comma, della l. n. 281 del 1970 , presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato
Il presupposto del tributo è l’occupazione e l’uso assentiti del bene demaniale situato nella regione. Non è necessario che la concessione sia rilasciata direttamente dallo Stato: rileva l’utilizzazione del bene, non l’identità dell’autorità concedente.
Art. 6 della legge regionale Lazio n. 2/2013
In virtù di quanto sopra, a decorrere dal 2014 il presupposto normativo sulla base del quale stabilire ed applicare l'imposta regionale alle concessioni di beni demaniali marittimi è dato dall' art. 6 della legge reg. Lazio 2/2013 che prevede l'esplicita estensione dell'imposta anche alle concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate dalle Autorità Portuali.
Dal 1° gennaio 2014 l’imposta regionale si applica anche alle concessioni demaniali marittime rilasciate o gestite dalle Autorità portuali. La natura contrattuale della concessione non esclude il tributo.
Art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011
Per tale ultima categoria concettuale di tributi, l'autonomia impositiva regionale assume contorni più ampi rispetto a quelli relativi ai tributi propri derivati, potendo prevedere la facoltà di operare, attraverso l' introduzione della norma regionale di riferimento, una rimodulazione dei caratteri principali dell'imposizione (base imponibile, aliquota, soggetti esclusi o interessati dall' imposizione), purché l' esercizio di tale autonomia operi nel rispetto dei principi del sistema tributario e contabile dello Stato
L’imposta sulle concessioni demaniali è qualificata come tributo proprio regionale e la Regione può disciplinarne i principali elementi, nel rispetto dei principi costituzionali e del sistema tributario statale.
Art. 23 Cost.
Secondo tali indicazioni il precetto costituzionale del suddetto art. 23 deve ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione, pur non fissandone il massimo, determini criteri, condizioni, limiti e controlli idonei a contenere la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli e ad evitare così che essa possa trasmodare in arbitrio, sicché "la determinazione dei presupposti del rapporto tributario e la delimitazione del suo contenuto devono desumersi di volta in volta dalla concreta regolamentazione fatta dalla legge che prevede l'imposizione".
La riserva di legge in materia di prestazioni imposte è relativa: la legge può affidare all’amministrazione determinazioni integrative, purché stabilisca criteri e limiti sufficienti a escludere decisioni arbitrarie. La Corte ha ritenuto rispettato tale requisito nella disciplina applicata.
Art. 53 Cost.
Gli elementi costitutivi dell'imposizione discendono, invero, da criteri di legge e non dalla autonomia gestionale della autorità gerente. Deve, infatti, osservarsi che la pretesa impositiva, in termini generali, si fonda e trova la sua legittimazione nella legge ( art. 23 Cost.) - (vedi Cass. SS.UU. n. 10306/2016 che ha chiarito come la determinazione del canone di concessione "è ad altri affidata dalla legge, rimanendo, quindi, salva la riserva di legge relativa) e si giustifica in ragione della capacità contributiva del privato ( art. 53 Cost.)
La Corte collega la legittimità del prelievo alla capacità contributiva connessa all’utilizzazione esclusiva del bene demaniale, che può generare un vantaggio economico per il concessionario.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Occorre pure considerare che in seguito alla riformulazione dell' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall' art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 , conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 , non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.
In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione della sufficienza o della coerenza della motivazione come tali; il controllo è limitato ai casi in cui essa manchi del tutto, sia apparente o risulti incomprensibile nei termini indicati dalla giurisprudenza.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Se un atto impositivo è notificato con modalità non previste dalla legge nel momento della notifica, occorre distinguere l’inesistenza dalla nullità. Quando il destinatario lo riceve effettivamente e può impugnarlo, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
- Per l’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime rileva l’occupazione e l’uso assentiti del bene situato nel territorio regionale, non chi rilascia la concessione né la qualificazione della concessione come contratto. La disciplina laziale applicabile dal 2014 include espressamente le concessioni rilasciate o gestite dalle Autorità portuali.
- La riserva di legge tributaria non impone necessariamente che ogni elemento quantitativo sia fissato in dettaglio dalla legge: è sufficiente che la fonte primaria individui gli elementi essenziali e fornisca criteri e limiti tali da contenere la discrezionalità amministrativa ed evitare arbitrii.
- Chi deduce in cassazione l’omessa o errata valutazione della motivazione di un avviso di accertamento deve trascrivere nel ricorso i passaggi pertinenti dell’atto contestato; senza tale indicazione la censura può essere dichiarata inammissibile.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto di una questione discende implicitamente dalla decisione assunta su una questione logicamente connessa, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso seguito dal giudice.
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