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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18015/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro una decisione di primo grado solo parzialmente favorevole alla società poi fallita. La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti non deducibili e redditi non dichiarati. In primo grado erano state confermate quasi tutte le riprese, tranne due: la deduzione di un costo di euro 100.000 per prestazioni di appalto rese da una società terza e l'omessa dichiarazione di interessi per euro 4.100 relativi a somme anticipate dalla contribuente a una società partecipata. In appello l'Ufficio contestava la deducibilità del costo di appalto prima dell'accettazione dell'opera e, quanto all'anticipo soci, sosteneva che le somme versate dai soci si presumono date a mutuo con obbligo di interessi, salvo prova contraria nelle forme di legge. In cassazione i motivi erano tre: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sul reddito d'impresa e sull'imputazione temporale dei componenti di reddito; ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita cattiva valutazione delle prove.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo in entrambe le sue censure e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto indicati e provveda anche sulle spese. La Corte ha affermato che, ai fini della deducibilità del costo di appalto nel periodo d'imposta, è necessario che i lavori siano ultimati e che vi sia stata l'accettazione dell'opera da parte del committente; inoltre, in tema di somme versate dai soci, la presunzione legale di mutuo e di onerosità può essere superata solo se dai bilanci o rendiconti risulti che il versamento è stato effettuato ad altro titolo, non essendo sufficiente un generico richiamo alla volontà delle parti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare una motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione, sebbene sintetica, consentiva di comprendere il percorso argomentativo del giudice di merito.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 46 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le somme versate dai soci alle società commerciali si presumono date a mutuo; la presunzione può essere vinta solo se dai bilanci o rendiconti risulti che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    già art. 75, comma 2, lett. b)

    In forza del principio di competenza, i costi d'impresa relativi ad appalto sono imputabili al periodo d'imposta solo per i lavori ultimati e accettati.

  • art. 1815 c.c.

    salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante

    La Corte ha chiarito che l'onerosità dei versamenti soci discende dalla riconducibilità al mutuo e non da una generica diversa volontà, essendo necessaria la prova nelle forme stabilite dall'art. 46 t.u.i.r.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per censurare la valutazione delle prove; il motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento del secondo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per censurare la valutazione delle prove; il motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento del secondo.

Massime di principio

  • Nel reddito d'impresa, i corrispettivi di appalto sono deducibili nel periodo d'imposta solo se riferiti a lavori ultimati e accettati dal committente, espressamente o per comportamento concludente incompatibile con la mancata accettazione.
  • La deduzione di costi di appalto non può essere fondata sulla sola esistenza del rapporto contrattuale o sull'avvenuto pagamento, se manca l'accettazione dell'opera quale presupposto dell'imputazione temporale.
  • Le somme versate dai soci a favore della società sono soggette alla presunzione legale di mutuo e quindi, di regola, producono interessi; per superare la presunzione occorre la prova che il versamento sia avvenuto ad altro titolo nelle forme tassativamente previste dalla norma fiscale.
  • La presunzione di mutuo prevista per i versamenti dei soci non può essere vinta con un generico richiamo alla volontà negoziale delle parti, ma solo tramite risultanze di bilancio o di rendiconto idonee a dimostrare la diversa causa del versamento.
  • Una sentenza non è nulla per motivazione apparente se, pur sinteticamente, rende percepibile il ragionamento decisorio e consente di individuare la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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