Cassazione Civile, Ordinanza n. 18036/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il titolare di un'impresa individuale aveva proposto opposizione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria dopo il diniego di ammissione di un credito di euro 167.347,40, insinuato in prededuzione o subordinatamente con privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c., per corrispettivi di servizi di trasporto rifiuti eseguiti in forza di un contratto stipulato con l'amministratore giudiziario della precedente procedura di amministrazione giudiziaria. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, ritenendo provato il credito ma ammettendolo in chirografo, escludendo sia la prededuzione sia il privilegio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 52 d.lgs. 270/1999, 54 d.lgs. 159/2011 e 111 l.fall., sostenendo che il credito dovesse essere soddisfatto in prededuzione per la asserita consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria, entrambe riferite alla medesima situazione di crisi; 2) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. per asserita non contestazione della qualità di piccolo imprenditore e, quindi, del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la consecuzione non è configurabile tra amministrazione giudiziaria quale misura di prevenzione e amministrazione straordinaria, per la diversità di presupposti, destinatari e finalità; pertanto non opera la prededuzione dei crediti sorti nella prima procedura e poi insinuati nella seconda. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che nel giudizio di accertamento del passivo la procedura aveva sempre contestato l'an del credito, che la contumacia in opposizione non equivale a non contestazione, e che comunque la qualifica di piccolo imprenditore integra una qualificazione giuridica e non un fatto storico soggetto al principio di non contestazione. Nessuna statuizione sulle spese; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il privilegio per i crediti dell'imprenditore va provato secondo i requisiti di legge; non basta la sola iscrizione al registro delle imprese come piccolo imprenditore.
richiamato per escludere che la disciplina della prededuzione nella amministrazione straordinaria possa estendersi automaticamente ai crediti sorti in altra procedura non concorsuale.
richiamato dal ricorrente a sostegno della prededuzione, ma ritenuto non idoneo a fondare la consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria.
la prededuzione opera per i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali della legge fallimentare, ma non si estende di per sé ai crediti insinuati nell'amministrazione straordinaria.
qualifica l'amministrazione giudiziaria come misura di prevenzione finalizzata alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale fuori dall'orbita dell'illegalità e delle influenze criminali.
art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011
mostra che la disciplina dei debiti prededucibili nel procedimento di prevenzione è autonoma rispetto a quella delle procedure concorsuali.
richiamato per evidenziare il diverso tenore normativo della prededuzione nell'amministrazione straordinaria.
rinvia all'art. 20 d.lgs. 270/1999 e conferma la disciplina speciale della prededuzione nell'amministrazione straordinaria.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ravvisa violazione dell'onere della prova nella decisione impugnata.
il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le qualificazioni giuridiche; la contumacia non equivale a mancata contestazione.
ha fondato la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, perché la censura si poneva contro un orientamento consolidato.
richiamato per la trattazione camerale con conclusioni del pubblico ministero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ha giustificato l'ordine di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La prededuzione riconosciuta in una procedura non si trasferisce automaticamente a una procedura successiva: occorre che tra i procedimenti ricorra una vera consecuzione, cioè che essi regolino una medesima situazione di dissesto con identità di presupposti, soggetti e finalità.
- La consecuzione non è configurabile tra una misura di prevenzione patrimoniale e una procedura concorsuale, perché la prima non appartiene al genus delle procedure concorsuali ed è retta da presupposti e finalità diverse.
- In assenza di una specifica previsione di legge, i crediti sorti durante l'amministrazione giudiziaria non sono prededucibili nella successiva amministrazione straordinaria.
- Il privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. non può essere riconosciuto sulla sola base dell'iscrizione dell'impresa come piccolo imprenditore, ma richiede la prova dei presupposti sostanziali previsti dalla norma.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici dedotti in giudizio, non sulle qualificazioni giuridiche; inoltre la contumacia della controparte non vale di per sé come non contestazione.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice deve comunque verificare d'ufficio il fondamento giuridico della pretesa sulla base delle risultanze ritualmente acquisite, salvo eccezioni in senso stretto.
- rami
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