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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24297/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Due soggetti, una società immobiliare e il suo legale rappresentante, avevano stipulato ciascuno una polizza di tutela legale con due compagnie assicurative. A seguito di alcune vertenze giudiziarie ritenute coperte, chiedevano il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte il rimborso nei confronti di una delle compagnie; in appello la decisione era stata ulteriormente ridotta, escludendo una delle vertenze per mancanza di preventiva comunicazione/ratifica del sinistro e rigettando la domanda del legale rappresentante in proprio per difetto di prova documentale delle spese. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle regole di interpretazione del contratto e dell'art. 1905 c.c., sostenendo che il massimale dovesse essere di 30.000 euro per ciascun evento e non di 12.000 euro per vertenza con un tetto annuale complessivo; 2) violazione dell'art. 173 cod. ass. priv. e delle regole ermeneutiche, contestando la necessità della preventiva ratifica dell'incarico per promuovere o resistere in giudizio; 3) violazione della disciplina dell'assicurazione e del principio di buona fede, sostenendo che nelle polizze di tutela legale non si applicherebbe il principio indennitario in modo da limitare il rimborso delle spese effettivamente sostenute; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, censurando il rigetto della domanda del legale rappresentante in proprio per mancata produzione di fatture; 5) ancora violazione dell'art. 92 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la quantificazione del danno/rimborso relativo a una delle vertenze e il mancato computo di ulteriori spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto contro una plausibile interpretazione del contratto di appello e privo di specifica critica alle rationes decidendi; ha rigettato il secondo e il terzo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la clausola contrattuale che imponeva la preventiva ratifica dell'incarico e correttamente applicato le norme generali sull'assicurazione e il principio di buona fede, che impediscono di porre a carico dell'assicuratore spese indiscriminatamente e senza prova del danno effettivo; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, perché formalmente costruiti come censure di legge e omesso esame ma in realtà diretti a contestare accertamenti di merito sulla mancata prova delle spese e sulla quantificazione del danno, oltre che, in parte, su questioni nuove non adeguatamente dedotte nei gradi di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.

    ha consentito la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 1362 c.c.

    artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 cod. civ.

    richiamato come criterio ermeneutico invocato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito lo avesse correttamente applicato.

  • art. 1363 c.c.

    artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 cod. civ.

    richiamato ai fini dell'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.

  • art. 1366 c.c.

    artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 cod. civ.

    richiamato come canone di buona fede nell'interpretazione del contratto.

  • art. 1369 c.c.

    artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 cod. civ.

    richiamato dai ricorrenti nel contestare l'interpretazione della polizza.

  • art. 1370 c.c.

    artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 cod. civ.

    richiamato dai ricorrenti nel contestare l'interpretazione della polizza.

  • art. 1905 c.c.

    la Corte ha ritenuto corretto l'inquadramento del massimale e dei limiti dell'indennizzo nel contratto di assicurazione, in coerenza con il principio indennitario.

  • art. 173 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    art.173 del codice delle assicurazioni private

    la Corte ha affermato che la norma si limita a definire l'assicurazione di tutela legale e non incide sulla clausola contrattuale che richiedeva la preventiva ratifica dell'incarico.

  • art. 1882 c.c.

    artt.1882, 1905, 1914, 1915 e 1375 cod. civ.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la disciplina generale dell'assicurazione; la Corte ha ricondotto la controversia ai principi generali del contratto assicurativo.

  • art. 1914 c.c.

    artt.1882, 1905, 1914, 1915 e 1375 cod. civ.

    richiamato dalla Corte come espressione dell'obbligo di salvaguardare l'utilità della controparte e di contenere il danno.

  • art. 1915 c.c.

    artt.1882, 1905, 1914, 1915 e 1375 cod. civ.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne ha accolto la lettura espansiva pretesa dai medesimi.

  • art. 1375 c.c.

    artt.1882, 1905, 1914, 1915 e 1375 cod. civ.

    la Corte ne valorizza il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e nella limitazione del danno.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro generale di correttezza nei rapporti obbligatori.

  • art. 1337 c.c.

    artt. 1337 e 1375 cod. civ.

    richiamato per affermare che la buona fede opera anche nella fase di formazione del contratto.

  • art. 1227 c.c.

    art. 1227, secondo comma, cod. civ.

    richiamato quale criterio di limitazione del danno risarcibile in coerenza con la buona fede.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per estendere il criterio di limitazione del danno risarcibile anche alla responsabilità aquiliana.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della libertà di determinazione del compenso del professionista; la Corte non ha aderito alla conseguenza che se ne voleva trarre in termini di automatico rimborso all'assicurato.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla solidarietà delle spese di soccombenza; la Corte ha ritenuto che le censure non colpissero vere violazioni di legge ma accertamenti di merito o questioni nuove.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    art. 366, n. 4, cod. proc. civ.

    la Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata, non una mera riproposizione delle difese di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato quale paradigma del vizio di violazione di legge in cassazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato quale paradigma del vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne ha ribadito i limiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una mera contrapposizione di una lettura alternativa e più favorevole alla parte ricorrente.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le difese svolte in appello.
  • Nell'assicurazione di tutela legale, le clausole contrattuali che subordinano la copertura alla preventiva comunicazione o ratifica dell'incarico sono efficaci e possono limitare l'indennizzabilità delle spese ove tale adempimento non risulti provato.
  • Il principio indennitario e la buona fede impediscono di trasferire automaticamente all'assicuratore qualunque spesa legale sostenuta dall'assicurato: occorre pur sempre la prova del danno effettivo e del suo collegamento con il sinistro coperto.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove se non risulta dalla sentenza impugnata o dagli atti, e chi le deduce deve indicare specificamente dove siano state sollevate nei gradi di merito.
  • Le censure che formalmente denunciano violazione di legge o omesso esame di fatto sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La quantificazione del danno indennizzabile, quando ancorata alla valutazione di congruità delle parcelle e alla documentazione prodotta, appartiene al giudizio di merito e non può essere liberamente rielaborata in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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