Cassazione Civile, Ordinanza n. 24832/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia originava da un'azione proposta per ottenere la declaratoria di nullità della registrazione del marchio "Cerpelli Pompe", con domande di inibitoria, risarcimento del danno e restituzione del marchio alla società attrice. Nei precedenti gradi di merito era stata ritenuta applicabile la disciplina del trasferimento del marchio insieme all'azienda e, in particolare, la presunzione di trasferimento del marchio quando esso sia costituito da una ditta derivata. La società ricorrente ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza di cassazione che aveva escluso la rilevanza di un precedente giudicato, deducendo due motivi: 1) errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., perché la Corte avrebbe erroneamente presupposto che la ditta "Cerpelli" fosse derivata e che il patronimico fosse stato ceduto, mentre una precedente sentenza passata in giudicato avrebbe accertato il contrario; 2) violazione del giudicato ex art. 395 n. 5 c.p.c., perché l'ordinanza avrebbe ignorato il contenuto vincolante della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1224/1999, la quale avrebbe accertato che era stata trasferita solo l'azienda e non la ditta, sicché in assenza di patto espresso la ditta restava all'alienante. La Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze e le ha ritenute inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato, da un lato, che la revocazione per contrasto di giudicati non è ammessa avverso le sentenze o ordinanze della Corte di cassazione di mera legittimità, poiché l'art. 391-bis c.p.c. non prevede tale ipotesi; dall'altro lato, che la censura difettava comunque di decisività, poiché la pronuncia impugnata si fondava anche sulla diversa ratio relativa alla mancanza di un giudicato sostanziale tra le parti sui medesimi oggetto e soggetti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore di ciascun controricorrente, con ulteriore applicazione del contributo unificato ove dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La parte ricorrente lo invoca per errore di fatto percettivo; la Corte esclude che le censure integrino un vero errore di fatto decisivo.
La parte ricorrente lo invoca per contrasto con giudicato; la Corte afferma che questa ipotesi non è utilizzabile contro le decisioni di mera legittimità della Cassazione.
La Corte interpreta la norma nel senso che non contempla la revocazione delle decisioni di Cassazione per contrasto di giudicati.
Richiamato come disciplina della decisione nel merito da parte della Corte; non include la revocazione per contrasto di giudicati.
Richiamato nel merito della vicenda precedente come presunzione di trasferimento del diritto di uso esclusivo del marchio con l'azienda quando il marchio sia costituito da una ditta derivata.
La ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore; da ciò la Corte di merito aveva desunto la natura derivata della ditta trasferita.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il trasferimento della ditta richiede il consenso espresso dell'alienante.
Erano le norme invocate nell'originaria domanda di nullità della registrazione del marchio.
Richiamato nel precedente giudizio sul diritto al nome.
Richiamato nel precedente giudizio sul diritto al nome.
Richiamato nel precedente giudizio come norma sui rapporti tra imprenditori concorrenti e soggetti ai quali è rivolta l'attività.
Richiamato nel precedente giudizio come norma sui rapporti tra imprenditori concorrenti e soggetti ai quali è rivolta l'attività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per contrasto di giudicati non è ammissibile contro le decisioni della Corte di cassazione che si pronunciano in mera legittimità, poiché tale ipotesi non è prevista dall'art. 391-bis c.p.c..
- L'errore di fatto revocatorio deve essere decisivo: non sussiste quando la decisione impugnata si regga anche su una ratio autonoma non attinta da errore percettivo.
- Il giudizio sulla sussistenza di un giudicato sostanziale richiede identità di parti, oggetto e causa; in difetto di tale coincidenza, il precedente non vincola la decisione successiva.
- Quando il marchio sia costituito da una ditta derivata, opera la presunzione legale di trasferimento del diritto di uso esclusivo del marchio con l'azienda, salvo prova contraria o diversa disciplina pattizia.
- La deduzione della violazione del giudicato non può essere utilizzata per ottenere un nuovo sindacato di merito sul contenuto già definitivamente valutato dalla Corte di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24707/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24715/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24719/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24720/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24721/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24723/2024 del 16/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →