Cassazione Civile, Ordinanza n. 17309/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte della banca negoziatrice, di due assegni di traenza non trasferibili emessi su richiesta della compagnia assicuratrice e spediti ai beneficiari a mezzo posta prioritaria. I titoli, mai pervenuti ai beneficiari, erano stati presentati all’incasso da un soggetto che si era qualificato come beneficiario e che era stato identificato dalla banca con documento d’identità e codice fiscale; gli assegni risultavano però contraffatti nel nome dell’intestatario e venivano accreditati su un conto già aperto presso la filiale. La compagnia assicuratrice ha chiesto il risarcimento del danno per pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario. In primo grado la banca negoziatrice era stata condannata, mentre la domanda di manleva verso la banca emittente era stata respinta. In appello il Tribunale ha invece riformato la decisione, ritenendo la responsabilità della banca negoziatrice di natura contrattuale da contatto sociale, ma escludendo l’inadempimento perché la condotta di identificazione del prenditore era stata diligente e non vi erano elementi tali da imporre ulteriori verifiche. Il ricorso per cassazione della compagnia assicuratrice articolava cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; falsa applicazione della disciplina dell’assegno e delle norme su obbligazioni, adempimento e diligenza; violazione delle norme su impossibilità sopravvenuta e caso fortuito; omessa valutazione della contraffazione del titolo, del nesso causale e della rilevanza della spedizione postale; censura sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione effettiva e comprensibile, non essendo sufficiente a integrare il vizio di nullità una critica alla sua persuasività. Ha dichiarato inammissibili i motivi successivi perché formulati in modo promiscuo, sovrapponendo violazioni di legge e censure di merito, e perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il quinto motivo sulle spese perché non fondato su una specifica violazione di legge e comunque volto a ottenere una statuizione rimessa al giudice di rinvio. È stata respinta anche la domanda della banca terza chiamata di condanna per lite temeraria nei confronti della banca negoziatrice. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria integra nullità della sentenza; nel caso concreto la motivazione del Tribunale è stata ritenuta esistente e intellegibile.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve rispettare il minimo costituzionale della motivazione, requisito che nel caso di specie è stato ritenuto soddisfatto.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ormai limitato all’omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una rivalutazione del merito o della persuasività della motivazione.
L’inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata va valutata con riferimento a ciascun motivo e al momento della decisione.
art. 43 R.D. 1736/1933
È richiamato come norma di riferimento in tema di pagamento degli assegni e di responsabilità della banca negoziatrice; la Corte ribadisce che la valutazione della diligenza va compiuta in concreto.
La diligenza della banca negoziatrice deve essere valutata con il parametro dell’accorto banchiere e in relazione alle circostanze del caso concreto.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la doglianza che ne escludeva l’applicabilità; la censura è dichiarata inammissibile.
La responsabilità della banca negoziatrice è trattata come contrattuale da contatto sociale, con possibilità per la banca di provare che l’inadempimento non le è imputabile.
È invocato per il concorso colposo del danneggiato, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto.
È richiamato in relazione alla legittimazione cartolare e agli obblighi di controllo della banca negoziatrice; la Corte considera però inammissibile la doglianza sul punto.
È evocato dalla ricorrente per escludere caso fortuito o impossibilità sopravvenuta, ma la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamati solo dalla ricorrente in relazione al nesso causale; la Corte non esamina nel merito la relativa critica, reputandola inammissibile.
La domanda di lite temeraria proposta in cassazione è stata respinta perché non riferita a condotte processuali tenute in tale grado e comunque irritualmente formulata.
Fondamento della condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta, invece, che la parte ritenga la motivazione insufficiente o poco persuasiva.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione delle prove: il ricorso deve distinguere con chiarezza tra errori di diritto e vizi motivazionali.
- Il controllo sulla responsabilità della banca che negozia un assegno non trasferibile richiede una valutazione concreta della diligenza esigibile dall’accorto banchiere, avuto riguardo agli elementi disponibili al momento del pagamento.
- La banca negoziatrice può andare esente da responsabilità se dimostra di avere adottato, nel caso concreto, le cautele normalmente esigibili nell’identificazione del presentatore e nell’esame del titolo, senza che emergano segnali di sospetto tali da imporre verifiche ulteriori.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento di discussione nel processo e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le contestazioni sulla compensazione delle spese devono essere formulate come specifiche violazioni di legge e non possono servire a ottenere in cassazione una decisione che spetterebbe, eventualmente, al giudice di rinvio.
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