Cassazione Civile, Ordinanza n. 03605/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'estratto di ruolo, ritenendo regolarmente notificata la cartella di pagamento sottesa. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari nei confronti di soggetti non residenti: con il primo ha censurato la ritenuta validità della notifica della cartella presso il domicilio fiscale italiano indicato in dichiarazione, nonostante la sua iscrizione all'AIRE e la residenza estera risultante dai registri anagrafici; con il secondo ha contestato, sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c. e del travisamento della prova, la mancata dimostrazione della rituale notifica anche dell'avviso di accertamento presupposto. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha inoltre depositato documentazione ulteriore per dimostrare un pregiudizio concreto rilevante ai fini dell'interesse ad agire, secondo la disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto superata la questione dell'interesse ad agire già alla luce del giudicato interno formatosi sul punto, ma ha comunque accolto i motivi nei limiti indicati. Ha affermato che la sentenza impugnata non aveva verificato la ritualità della notifica della cartella presso l'indirizzo estero risultante dall'AIRE, limitandosi a considerare valida la notifica presso il domicilio fiscale italiano; ha ricordato che, per i contribuenti non residenti, la notificazione deve essere eseguita anzitutto all'indirizzo estero risultante dall'AIRE e che, in caso di esito negativo, l'amministrazione deve svolgere ulteriori ricerche prima di ricorrere alla notificazione secondo le forme residuali. Poiché tale verifica non era stata compiuta, e poiché risultava necessario accertare anche la ritualità della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La disposizione, introdotta dal d.l. n. 146 del 2021 conv. con l. n. 215 del 2021, si applica anche ai processi pendenti e seleziona i casi in cui la mancata o invalida notificazione della cartella fa sorgere di per sé l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo; l'interesse ad agire è condizione dinamica che può essere valutata fino alla decisione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come norma sulla notificazione della cartella esattoriale, la cui violazione è dedotta dal ricorrente per contestare la validità della notifica eseguita nel territorio italiano anziché all'estero.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Per i contribuenti non residenti la notificazione deve essere effettuata, in primo luogo, all'indirizzo estero risultante dall'AIRE o, in mancanza, agli ulteriori indirizzi indicati dalla norma; solo in caso di esito negativo si applicano le forme residuali. Il contribuente ha anche l'onere di comunicare le variazioni, ma ciò non esonera l'amministrazione dalle ricerche necessarie quando la notifica all'indirizzo originario non vada a buon fine.
È evocato come modello di notificazione estera richiamato dalla disciplina fiscale; la Corte ricorda il superamento della precedente inapplicabilità nei confronti del cittadino residente all'estero a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.
È dedotto come parametro violato per il supposto travisamento della prova in ordine alla notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo con cui viene denunciata la violazione di legge in materia di notificazione della cartella.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
È il parametro del motivo con cui viene denunciata la violazione dell'art. 116 c.p.c. e il travisamento della prova sulla notifica dell'avviso di accertamento.
È richiamato per la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio e per la produzione documentale relativa all'interesse ad agire.
È indicato come mezzo per il deposito di documentazione in sede di legittimità, rilevante per dimostrare l'interesse ad agire alla luce dello ius superveniens.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
È la norma residualmente applicabile per le notificazioni in caso di irreperibilità, dopo il fallimento delle modalità previste per i contribuenti non residenti; la Corte ne ribadisce il carattere subordinato e residuale.
art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 conv. con l. n. 215 del 2021
È la norma che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile ai giudizi pendenti.
art. 60, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Attribuisce al contribuente non residente un onere di comunicazione delle variazioni di residenza estera o domicilio per la notifica, con effetti dal trentesimo giorno dalla ricezione; la mancata comunicazione non elimina l'obbligo dell'amministrazione di procedere secondo il quarto comma e di svolgere le ricerche necessarie se la notifica non va a buon fine.
Massime di principio
- Nelle controversie sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, la sopravvenienza normativa che seleziona specifici casi di interesse ad agire incide fino alla decisione, ma non può superare un giudicato interno già formatosi sulla sussistenza dell'interesse stesso.
- Per i contribuenti residenti all'estero iscritti all'AIRE, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita prioritariamente all'indirizzo estero risultante dai registri anagrafici; la notifica presso il solo domicilio fiscale italiano non è sufficiente se non rispetta la disciplina speciale.
- Se la notificazione all'indirizzo estero non va a buon fine, l'amministrazione finanziaria deve attivare le ricerche e le verifiche previste dall'ordinamento prima di ricorrere a modalità residuali di notificazione.
- L'impugnazione della cartella a mezzo estratto di ruolo presuppone la verifica della ritualità della notifica della cartella stessa e, se dedotto, anche degli atti presupposti, poiché l'invalidità o mancanza della notifica costituisce il presupposto dell'azione.
- In sede di legittimità è possibile utilizzare il deposito documentale nei limiti consentiti per provare l'attualità dell'interesse ad agire quando la disciplina sopravvenuta lo richieda.
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