Cassazione Civile, Ordinanza n. 22864/2024 del 16/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla concessione per la gestione e l'utilizzo di un complesso sportivo pubblico, affidata a una società sportiva dilettantistica. A seguito di un atto aggiuntivo che aveva rimodulato gli interventi di riqualificazione e del successivo provvedimento commissariale di decadenza dalla concessione e di rilascio dell'impianto, la società aveva impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, in sede di revocazione della propria precedente sentenza di merito, ha dichiarato inammissibile l'istanza. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme costituzionali, processuali e del codice civile, sostenendo che il giudice amministrativo avesse erroneamente valutato la composizione societaria e, comunque, che non sussistessero i presupposti per applicare il codice dei contratti pubblici, perché la società non sarebbe stata una stazione appaltante e i lavori di rifunzionalizzazione sarebbero stati eseguibili fuori dal perimetro della concessione, anche alla luce di un precedente giudicato del Consiglio di Stato; con il secondo ha dedotto difetto relativo di giurisdizione, affermando che la lite riguardasse ormai la fase esecutiva di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e dovesse quindi essere devoluta al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando si impugna in cassazione una sentenza del Consiglio di Stato resa in sede di revocazione, una questione di giurisdizione può porsi solo con riferimento al potere esercitato dal Consiglio di Stato nella specifica statuizione sulla revocazione. Poiché nel caso concreto il Consiglio di Stato si era limitato a negare l'ammissibilità dell'istanza revocatoria, senza entrare nel merito della pretesa sostituzione della decisione revocanda, non era configurabile un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di somme in favore delle controricorrenti ex art. 380-bis c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni del potere giurisdizionale.
artt. 7, 110, 133, 134 d.lgs. n. 104/2010
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi del difetto di giurisdizione, ma la Corte non li utilizza per accogliere il motivo.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione soggettiva della società e dei suoi requisiti, senza incidenza sull'esito.
art. 29 statuto CONI
Invocato dalla ricorrente come parametro della natura e dei requisiti dell'ente sportivo, ma non decisivo nel giudizio di cassazione.
L'errore revocatorio è configurabile solo se l'errore è di fatto, percettivo e decisivo; non ricorrono errori di giudizio o di interpretazione degli accordi.
Il contrasto di giudicati è escluso quando i precedenti riguardano oggetti diversi e non coprono con giudicato esterno la questione decisa nella sentenza revocanda.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta consente di ravvisare una valutazione legale tipica di abuso del processo e di condannare alla responsabilità aggravata.
Richiamato per la condanna alla somma equitativa in favore delle controparti e della Cassa delle Ammende quale conseguenza dell'abuso del processo.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata in sede di revocazione, la giurisdizione della Corte di cassazione può essere invocata solo rispetto al potere esercitato dal Consiglio di Stato nel decidere sulla revocazione, non già per riesaminare indirettamente il merito della sentenza revocanda.
- Se il Consiglio di Stato si limita a verificare l'ammissibilità dell'istanza revocatoria e ne esclude i presupposti, non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in cassazione, perché il giudice ha esercitato un potere processuale interno alla funzione giurisdizionale.
- L'errore revocatorio è deducibile solo quando sia un errore di fatto, meramente percettivo e decisivo; restano fuori gli errori di giudizio, di qualificazione giuridica o di interpretazione degli atti e dei rapporti controversi.
- Il contrasto di giudicati rileva solo se il precedente copre, con efficacia di giudicato esterno, la medesima questione già decisa; non opera quando i giudizi abbiano oggetto diverso o riguardino segmenti diversi del rapporto.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata può integrare i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e per il raddoppio/ulteriore contributo unificato.
- rami
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