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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22867/2024 del 16/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La curatela di una società fallita, già componente di un'ATI affidataria del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti per un Comune, agiva per ottenere l'accertamento di un credito complessivo di euro 1.360.448,84, oltre accessori, quale corrispettivo per prestazioni asseritamente eseguite nel periodo settembre 1999-maggio 2006, e per farne dichiarare l'ammissione alla massa passiva della liquidazione. Il Comune eccepiva la litispendenza rispetto a un precedente giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria, già deciso in primo grado e in appello e pendente in cassazione. Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato la litispendenza e disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Con il ricorso per cassazione la curatela deduceva: 1) violazione dell'art. 39 c.p.c. per insussistenza della litispendenza, sostenendo la diversità del petitum tra il nuovo giudizio e i precedenti; 2) violazione dell'art. 39 c.p.c. per insussistenza della litispendenza tra giudizio di merito e ricorso per cassazione, affermando che la litispendenza opererebbe solo tra procedimenti di merito; 3) violazione degli artt. 39 e 295 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di una eventuale continenza e per l'impossibilità di sospendere il secondo giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha rilevato che le domande proposte nei diversi giudizi erano sostanzialmente identiche quanto a parti, causa petendi e petitum: in tutti i casi si chiedeva l'accertamento del credito per il corrispettivo del servizio di raccolta e gestione rifiuti. Ha quindi richiamato il principio secondo cui, quando la stessa causa viene proposta davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza anche se il primo giudizio è già definito in primo grado e pende in impugnazione, non essendo possibile ricorrere alla sospensione ex art. 295 c.p.c. o ex art. 337, comma 2, c.p.c. In dispositivo, però, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    È la norma invocata per la litispendenza; la Corte ne conferma l'applicazione quando identica causa, tra le stesse parti, è proposta davanti a giudici diversi.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è praticabile nel caso di identità delle domande tra due giudizi pendenti davanti a giudici diversi, dovendosi invece dichiarare la litispendenza.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    La sospensione del secondo processo non è ammessa quando ricorre litispendenza per identità di domande.

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato solo nella descrizione della domanda del primo giudizio, quale eventuale sentenza di condanna generica.

  • art. 78 l.f.

    Richiamato dal precedente giudizio di merito per affermare che, nel fallimento della mandataria capogruppo, il mandato si risolve e la mandante può riscuotere solo la quota di propria spettanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini della litispendenza rileva l'identità sostanziale tra le domande, da verificare in base a parti, petitum e causa petendi, non già la diversa formulazione letterale delle conclusioni.
  • La litispendenza sussiste anche se il primo giudizio è già stato definito nel merito e penda in sede di impugnazione, purché la stessa causa sia riproposta davanti a un diverso giudice.
  • Quando ricorre litispendenza per identità di domande, non è consentito sostituire la declaratoria con la sospensione del processo successivamente instaurato ex art. 295 c.p.c. o ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità, la soccombenza del ricorrente comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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