Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22874/2024 del 16/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dall'azienda sanitaria avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura radiologica accreditata per il pagamento di prestazioni specialistiche rese nell'anno 2003 in favore di assistiti del Servizio sanitario nazionale non residenti nel territorio dell'azienda. In primo grado l'opposizione era stata accolta perché il corrispettivo richiesto risultava eccedente il tetto annuale di spesa previsto dalla convenzione stipulata tra le parti. In appello la struttura sanitaria sosteneva che un precedente decreto ingiuntivo, relativo ad altre prestazioni analogamente rese in mobilità, avesse già accertato con efficacia di giudicato esterno che gli accordi per il 2003 erano stati modificati da successive disposizioni regionali, con conseguente scorporo delle prestazioni rese a non residenti dal budget dell'azienda sanitaria che le aveva effettuate. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse negato efficacia di giudicato esterno al decreto ingiuntivo n. 99/04, il quale avrebbe accertato la modifica degli accordi contrattuali relativi all'anno 2003. La ricorrente insisteva sul fatto che il giudicato si forma anche sugli accertamenti di fatto contenuti nella motivazione e che la disciplina del tetto di spesa, espressione del potere di programmazione sanitaria regionale, avrebbe dovuto essere interpretata nel senso invocato dalla struttura accreditata. Nella memoria successiva proponeva inoltre censure nuove sul giudicato interno e sull'interpretazione del contratto, ritenute però inammissibili perché estranee al ricorso originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che la questione del giudicato esterno fosse stata comunque correttamente esclusa dalla Corte territoriale, poiché il precedente decreto ingiuntivo riguardava rapporti diversi, sia per natura delle prestazioni sia per petitum e causa petendi, trattandosi di prestazioni specialistiche di TAC e RSM e non di radiologia. Ha poi chiarito che, una volta revocato il decreto ingiuntivo a seguito dell'accoglimento dell'opposizione, l'eventuale successiva estinzione del giudizio non fa rivivere il decreto né gli attribuisce efficacia esecutiva; l'erronea declaratoria di esecutorietà è un provvedimento meramente dichiarativo, sindacabile dal giudice che deve verificarne i presupposti. La Corte ha inoltre precisato che il giudicato esterno opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e non in presenza della sola identità di questioni giuridiche o di fatto. Infine ha dichiarato inammissibili le ulteriori doglianze proposte nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., perché nuove rispetto al ricorso e non integrabili in quella sede. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimata. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno si forma solo nei limiti degli elementi costitutivi dell'azione e non per mera identità di questioni giuridiche o di fatto

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'efficacia del giudicato, poi esclusa nel caso concreto

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la sentenza prodotta era priva della certificazione necessaria, sicché non poteva fondare il giudicato esterno

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur senza accoglimento del ricorso

  • art. 307, terzo comma, c.p.c.

    l'estinzione del giudizio di opposizione verificatasi per mancata riassunzione rende inefficaci gli atti del processo

  • art. 310, secondo comma, c.p.c.

    l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti

  • art. 393 c.p.c.

    in sede di rinvio, la mancata riassunzione comporta l'estinzione dell'intero procedimento e l'inefficacia del decreto ingiuntivo

  • art. 653 c.p.c.

    non applicabile quando il decreto sia stato già revocato; non può far rivivere il decreto dopo l'estinzione del giudizio

  • art. 654 c.p.c.

    la dichiarazione di esecutività del decreto, se errata, non impedisce al giudice di verificarne i presupposti

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato come rimedio in caso di declaratoria di esecutorietà per mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente

  • art. 111 Cost.

    la declaratoria di esecutività del decreto non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo provvedimento privo di carattere decisorio

  • art. 1362 c.c.

    motivo nuovo proposto in memoria e quindi inammissibile

  • art. 1363 c.c.

    motivo nuovo proposto in memoria e quindi inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è opponibile solo se tra il precedente e il nuovo giudizio vi sia coincidenza di soggetti, petitum e causa petendi; la sola identità di una questione giuridica o di un accertamento fattuale non basta a vincolare il giudice successivo.
  • L'efficacia di un decreto ingiuntivo dipende dalla sussistenza dei presupposti di legge per la sua esecutorietà; una declaratoria di esecutività erroneamente emessa non impedisce al giudice di accertare il difetto dei presupposti stessi.
  • Se l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta e il decreto è stato revocato, l'eventuale successiva estinzione del processo non fa rivivere il decreto né lo rende efficace ex art. 653 c.p.c.; opera invece la regola dell'inefficacia degli atti del processo estinto.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre con memoria censure nuove e diverse rispetto a quelle formulate nel ricorso originario, poiché la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. ha funzione meramente illustrativa.
  • L'accertamento dell'esistenza di un giudicato esterno è officioso e può essere svolto anche dalla Corte di cassazione con cognizione piena sugli atti, ma solo entro i limiti in cui il precedente provvedimento sia effettivamente idoneo a produrre efficacia vincolante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.