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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22890/2024 del 16/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La società ricorrente aveva svolto, in forza di un contratto di subappalto autorizzato dalla stazione appaltante, lavori relativi a un appalto pubblico affidato alla società poi fallita. Insinuatasi al passivo del fallimento della capogruppo/appaltatrice, chiedeva la prededuzione dei propri crediti, oltre al privilegio per spese di esecuzione, assumendo che la stazione appaltante avesse sospeso o comunque trattenuto somme dovute all'appaltatrice e che l'ammissione in prededuzione le avrebbe consentito di recuperare tali somme a vantaggio della massa. Il giudice delegato aveva escluso la prededuzione e il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che non vi fosse un concreto vantaggio per la massa e che il credito del subappaltatore non potesse essere trattato come prededucibile. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: violazione dell'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 111 l.fall.; vizi di motivazione e travisamento dei fatti; violazione degli artt. 2697, 112 e 115 c.p.c.; errata quantificazione del credito della stazione appaltante e omesso esame del fatto che, prima del fallimento, la stazione appaltante avrebbe rifiutato il pagamento del saldo all'appaltatrice proprio in attesa di verifiche sui subappaltatori. Sosteneva che la prededuzione avrebbe evitato un contenzioso separato e avrebbe avvantaggiato la procedura concorsuale, consentendo di esigere ulteriori somme trattenute dalla stazione appaltante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretto il richiamo al principio delle Sezioni Unite secondo cui il meccanismo di sospensione dei pagamenti previsto dall'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 opera solo quando l'appalto è ancora in corso con impresa in bonis e non quando, per effetto del fallimento, il contratto si è sciolto. Nel caso concreto, il rapporto di appalto risultava già concluso prima della dichiarazione di fallimento, sicché non era applicabile il meccanismo invocato dalla ricorrente. Ne è conseguito che il credito del subappaltatore doveva essere considerato un ordinario credito concorsuale, da soddisfare secondo la par condicio creditorum e l'ordine delle cause di prelazione, senza prededuzione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    ricorso ex art. 93 l.fall.

    norma processuale per la domanda di ammissione al passivo fallimentare.

  • art. 98 l.fall.

    opposizione ex art. 98 l.fall.

    norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo.

  • art. 111 l.fall.

    invocato per sostenere la prededuzione; la Corte esclude che il credito del subappaltatore vi rientri nel caso concreto.

  • art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006

    art. 118, 3° co., d.lgs. n. 163 del 2006

    il potere della stazione appaltante di sospendere i pagamenti all'appaltatore in attesa della prova dei pagamenti al subappaltatore opera solo in costanza di appalto con impresa in bonis, non dopo lo scioglimento del contratto per fallimento.

  • art. 2755 c.c.

    privilegio ex art. 2755 cod. civ.

    richiamato per il privilegio sulle spese di espropriazione presso terzi richiesto dalla parte.

  • art. 2697 c.c.

    violazione ed errata interpretazione dell'art. 2697 cod. civ.

    invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    artt. 112 ... cod. proc. civ.

    richiamato come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive.

  • art. 115 c.p.c.

    artt. 115 cod. proc. civ.

    invocato per contestare la valutazione delle risultanze di causa; la Corte ha ritenuto le censure infondate.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, 1° co., nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.

    norma base dei motivi di ricorso per cassazione richiamata per dedurre violazioni di legge, nullità e vizi motivazionali.

  • art. 380 bis c.p.c.

    art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato per la definizione accelerata del ricorso manifestamente infondato e per l'applicazione, nel caso concreto, delle conseguenze di cui all'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    art. 96, 3° co., cod. proc. civ.; art. 96, 4° co., cod. proc. civ.

    la Corte ha ritenuto giustificata la condanna della ricorrente per abuso del processo, liquidando una somma equitativa alla controparte e una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo di sospensione dei pagamenti previsto per il subappalto dall'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 non opera se il contratto di appalto si è già sciolto per effetto della dichiarazione di fallimento.
  • Il credito del subappaltatore, in tale evenienza, non acquisisce natura prededucibile per il solo fatto che la stazione appaltante abbia trattenuto o possa trattenere somme verso l'appaltatore; esso resta un credito concorsuale da soddisfare secondo la par condicio creditorum e le cause di prelazione.
  • Per riconoscere la prededuzione è necessario un concreto e attuale vantaggio per la massa, non una mera utilità ipotetica o indiretta collegata a future azioni di recupero.
  • Le censure di ricorso che si limitano a riproporre la medesima tesi già disattesa, senza confrontarsi con il principio di diritto applicabile, possono integrare una manifestazione di infondatezza tale da giustificare anche le conseguenze sanzionatorie per abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveImpugnazioniAppalto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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