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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22887/2024 del 16/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di prestazioni sanitarie di radiologia rese da una struttura privata nei mesi da aprile a dicembre 2002 in favore del servizio sanitario. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla struttura per il corrispettivo delle prestazioni, eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la mancata stipulazione di un contratto, la compensazione con crediti restitutori per prestazioni eccedenti i limiti di spesa e l'inapplicabilità degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'azienda sanitaria ritenendo che, anche nel regime di accreditamento provvisorio, fosse necessaria la stipula di un contratto scritto a pena di nullità per far sorgere il diritto al compenso e che tale contratto non fosse stato provato. Con il ricorso per cassazione la struttura privata ha censurato la decisione deducendo, formalmente come vizio di motivazione, che le prestazioni erano state rese nel 2002 in regime di accreditamento transitorio automatico e che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, l. n. 724/1994, non sarebbe stata necessaria la stipula del contratto; ha inoltre invocato i principi di buona fede e tutela dell'affidamento, sostenendo che l'azienda sanitaria aveva continuato a utilizzare le prestazioni senza contestazioni e aveva applicato i tetti di spesa fino al 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il motivo, riqualificandolo come censura di violazione di legge piuttosto che di vizio motivazionale, ma lo ha giudicato infondato. Ha affermato che anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio la struttura privata già convenzionata deve stipulare con la ASL un apposito contratto in forma scritta, necessario per determinare tariffe, limiti quantitativi delle prestazioni e condizioni di pagamento. Ha quindi confermato che la mera prosecuzione dell'attività sanitaria, la trasmissione delle distinte riepilogative e l'emissione delle fatture non bastano a provare la conclusione del contratto, né possono supplire al requisito della forma scritta a pena di nullità. Ha inoltre escluso che il mancato rispetto di tale formalità possa fondare un affidamento incolpevole o la mala fede dell'amministrazione idonei a ritenere validamente instaurato il rapporto contrattuale, osservando che al più potrebbe profilarsi una responsabilità per danni da mancata stipulazione, non il diritto al corrispettivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La censura sulla mancata considerazione di norme che disciplinano l'accreditamento non attiene al vizio motivazionale, ma alla violazione di legge; inoltre la formula dell'insufficienza di motivazione non è più deducibile nei termini precedenti alla riforma del 2012.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare l'erronea interpretazione della fattispecie astratta disciplinata dalla norma di legge.

  • art. 6, comma 6, legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Nel regime transitorio delle strutture già convenzionate attribuisce un diritto soggettivo all'accreditamento e consente la prosecuzione del servizio nelle more dei procedimenti amministrativi, ma non esclude la necessità di un contratto scritto con la ASL ai fini del compenso.

  • art. 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Il passaggio dal convenzionamento esterno all'accreditamento non ha mutato la natura sostanzialmente concessoria del rapporto tra amministrazione e struttura privata.

  • art. 8-quater, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Anche nel regime di accreditamento temporaneo o provvisorio permane la necessità della sequenza autorizzazione-accreditamento istituzionale-accordo contrattuale.

  • legge 23 dicembre 1978, n. 833

    Il previgente regime convenzionale costituiva il riferimento rispetto al quale la disciplina successiva dell'accreditamento è stata letta in continuità, non come proroga tacita dei contratti precedenti.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    La ricorrente aveva contestato l'applicabilità del tasso di interessi previsto da tale decreto, ma il testo non sviluppa specificamente tale profilo nel decisum.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È la norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel regime di accreditamento sanitario, anche provvisorio o transitorio, il diritto della struttura privata al corrispettivo per le prestazioni rese alla ASL presuppone la stipula di un apposito contratto in forma scritta, quando la disciplina applicabile lo richieda come requisito essenziale.
  • La forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto con la pubblica amministrazione non può essere surrogata da comportamenti concludenti, dalla mera prosecuzione dell'attività, né da fatture o documenti riepilogativi prodotti in giudizio.
  • Il passaggio dal sistema del convenzionamento a quello dell'accreditamento non elimina la natura pubblicistica e concessoria del rapporto con la struttura privata, né comporta la proroga automatica dei precedenti rapporti contrattuali.
  • La violazione del requisito formale imposto per la contrattazione con la pubblica amministrazione non consente di ritenere validamente sorto il rapporto contrattuale; al più può fondare una responsabilità risarcitoria da mancata stipulazione, se ne ricorrono i presupposti.
  • La tutela dell'affidamento o la deduzione di una condotta non contestativa dell'ente pubblico non bastano, di per sé, a superare la mancanza del contratto scritto imposto dalla legge o a fondare il diritto al pagamento.
  • Quando si denuncia in cassazione l'erronea applicazione di una norma di diritto, la censura va ricondotta al vizio di violazione di legge e non a quello motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàTutela del legittimo affidamentoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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