Cassazione Civile, Ordinanza n. 13650/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per omesso pagamento della TARI relativa all'anno 2018 emesso dal Comune nei confronti della società alberghiera. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, perché la CTP aveva ritenuto di poter estendere al 2018 gli effetti di un precedente giudicato favorevole formatosi su un avviso TARI per il 2015, nel quale era stata disapplicata per illegittimità la disciplina regolamentare comunale di determinazione delle tariffe. La CTR aveva confermato l'annullamento, valorizzando una pretesa situazione di illegittimità "tendenzialmente permanente" e affermando che il Comune non avesse dimostrato adeguatamente le modifiche sopravvenute del regolamento. Il Comune ha impugnato in cassazione con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili: violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992; erronea estensione del giudicato esterno alla nuova annualità; errata affermazione della permanenza dell'illegittimità della disciplina tariffaria, anche perché la disapplicazione del regolamento nel precedente giudizio sarebbe stata solo incidentale e non idonea a produrre giudicato, e comunque la decisione precedente riguardava un diverso regolamento e diverse delibere tariffarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i tre motivi, esaminati congiuntamente. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati. La Corte ha escluso che il precedente giudicato formatosi sull'annualità 2015 potesse spiegare effetti vincolanti sul diverso avviso relativo al 2018. Ha ribadito che la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice tributario ha natura solo incidentale e non è suscettibile di formare giudicato; inoltre, in materia TARI/TARSU, l'annullamento o la disapplicazione della delibera tariffaria di un'annualità non travolge automaticamente le delibere delle annualità successive, che vanno valutate autonomamente. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La Corte ne esclude l'applicabilità alla disapplicazione incidentale di un atto amministrativo illegittimo e alla sua pretesa efficacia vincolante sulle annualità successive.
È richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'uso del giudicato esterno e della disapplicazione nel processo tributario.
artt. 4 e 5 dell'All. E l. n. 2248/1865
art. 4: "Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso"; art. 5: "In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi".
La Corte li assume come base del potere di disapplicazione del giudice ordinario/tributario e ne ricava che tale potere opera solo incidentalmente, limitatamente al caso concreto.
art. 1, comma 683, l. n. 147/2013
È richiamato nei motivi per sostenere che le delibere tariffarie TARI successive non sono travolte da quelle anteriori.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale di deduzione delle violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.
Massime di principio
- La disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo compiuta dal giudice ordinario o tributario ha efficacia soltanto incidentale, limitata al rapporto dedotto in giudizio, e non è idonea a formare giudicato sostanziale sulla legittimità dell'atto.
- Il giudicato formatosi su un avviso o su una delibera tariffaria relativa a una determinata annualità non si estende automaticamente alle annualità successive, poiché ciascuna deliberazione impositiva regola autonomamente la materia.
- In materia di TARI/TARSU, l'annullamento o la disapplicazione della delibera tariffaria di un anno non produce un effetto caducante sulle delibere successive, neppure se queste risultino riproduttive della precedente.
- Per invocare l'illegittimità di una pretesa fiscale relativa a un'annualità successiva non basta richiamare un precedente favorevole: occorre dimostrare specificamente la persistente invalidità dell'atto applicato a quell'annualità o la sostanziale identità del suo contenuto illegittimo.
- Il giudice tributario non può attribuire al precedente sulla legittimità di un regolamento comunale un'efficacia generalizzata e permanente, se il precedente riguardava un diverso periodo d'imposta e un diverso assetto regolamentare.
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