Sentenza del 12/06/2020 n. 11322 - Corte di Cassazione
Accertamento - Agevolazioni prima casa - Accorpamento di unità immobiliari contigue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda le agevolazioni «prima casa» applicate all’acquisto, con contratto del 14 luglio 2008 e collegato mutuo fondiario, di un’unità immobiliare destinata a essere accorpata a un’unità contigua per formarne un’unica abitazione. L’Agenzia aveva emesso due avvisi di liquidazione recuperando le imposte ordinarie e contestava che, entro il termine triennale, la contribuente non avesse provato l’accorpamento mediante fusione catastale. Con tre motivi ha inoltre denunciato la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente e la violazione delle norme tributarie e del principio di stretta interpretazione delle agevolazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto non apparente la motivazione della Commissione tributaria regionale della Liguria e ha confermato che, per conservare il beneficio, entro tre anni deve essere realizzata l’effettiva unificazione delle unità immobiliari, ma non è necessario completarne anche l’accatastamento entro lo stesso termine. La fusione catastale può essere un elemento di prova, non un requisito autonomo ed esclusivo: l’unificazione può essere dimostrata anche con documenti relativi alle opere, purché provino l’effettiva integrazione funzionale e impiantistica. Restano necessari gli altri presupposti dell’agevolazione, tra cui la destinazione a un’unica abitazione non di lusso e, quando non già soddisfatto, il requisito della residenza. Spese del giudizio di cassazione integralmente compensate per la novità della questione; nessun ulteriore contributo unificato dovuto dall’amministrazione statale.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis
Nella vicenda in trattazione, pertanto, l'unico dato che specificamente viene in rilievo, - non essendo, tra le parti, in contestazione la sussistenza del requisito relativo alla residenza, - si identifica con la realizzazione di un'unica unità abitativa, evento questo che, come ben rilevato dal giudice del gravame, deve essere effettivo.
L’agevolazione prima casa può applicarsi all’acquisto di più unità contigue da accorpare, purché siano effettivamente destinate a formare un’unica abitazione; il requisito della residenza va verificato secondo la nota II-bis e può non richiedere un autonomo trasferimento quando sia già soddisfatto rispetto a una delle unità.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
Dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell'«accorpamento» di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'ufficio per l'esercizio dei poteri di accertamento (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 76), è rispettato se il contribuente realizza l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata.
Nel termine triennale rilevante per i poteri di accertamento deve essere realizzata l’unificazione effettiva degli immobili; la variazione o fusione catastale non deve necessariamente essere completata entro lo stesso termine.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 53-bis
Né può ritenersi dirimente il riferimento alle esigenze di controllo dell'Amministrazione che, nella materia in trattazione, dispone di poteri (quale quello di accesso) che non si esauriscono nella mera verifica catastale (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 53 bis).
I controlli dell’Amministrazione non dipendono esclusivamente dai dati catastali: l’effettivo accorpamento può essere verificato anche con gli altri poteri istruttori previsti dalla legge.
Codice di procedura civile, art. 132
la (sia pur succinta) motivazione dà, in effetti, conto delle ragioni fondative della decisione che, ai fini in trattazione, ha ritenuto dirimente la (effettiva) fusione di unità immobiliari contigue (con opere che avevano determinato «l'effettiva unione sia funzionale che impiantistica» delle due unità immobiliari) quale adempimento idoneo a prevalere sulla mera «consistenza catastale».
La motivazione non è apparente quando, pur concisa, rende identificabili le ragioni della decisione e l’elemento di fatto ritenuto decisivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
la (sia pur succinta) motivazione dà, in effetti, conto delle ragioni fondative della decisione che, ai fini in trattazione, ha ritenuto dirimente la (effettiva) fusione di unità immobiliari contigue (con opere che avevano determinato «l'effettiva unione sia funzionale che impiantistica» delle due unità immobiliari) quale adempimento idoneo a prevalere sulla mera «consistenza catastale».
La sentenza tributaria è adeguatamente motivata se espone, anche sinteticamente, le ragioni che sostengono la decisione e il fatto ritenuto determinante.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
La Corte ha rilevato che l’Agenzia non aveva riprodotto, neppure in sintesi, le questioni e le eccezioni sollevate nel giudizio d’appello; il rilievo è stato formulato nel trattare il primo motivo, che è stato comunque respinto.
Codice civile, disposizioni sulla legge in generale, art. 14
Va, in conclusione, rimarcato che, in tema di agevolazioni fiscali, sussiste un'evidente simmetria nella interpretazione delle relative disposizioni istitutive, in quanto se è vero, - così come deduce la ricorrente col terzo motivo, - che dette disposizioni sono di stretta interpretazione, - e, così, sottoposte «ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale» ed insuscettibili (anche) di un'interpretazione logico-evolutiva e costituzionalmente orientata (così Cass. Sez. U., 3 giugno 2015, n. 11373; v., altresì, ex plurimis, Cass., 27 aprile 2018, n. 10213; Cass., 9 aprile 2018, n. 8618; Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., 25 marzo 2011, n. 6925), - del pari insuscettibili di una interpretazione analogica rimangono le (corrispondenti) disposizioni che prevedono decadenze dalle (e quale sanzione rispetto al godimento delle) agevolazioni già concesse.
Le norme agevolative e quelle che disciplinano la decadenza sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia. Applicare questo criterio non consente però di aggiungere, oltre all’effettiva realizzazione dello scopo agevolato, un requisito catastale non previsto dalla disciplina.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, commi 2 e 3
attribuire un rilievo esclusivo, ai fini in discorso, all'adempimento catastale (correlato, dunque, ad una dichiarazione di variazione per cd. fusione catastale), - qual assunto dall'Agenzia delle Entrate a fondamento del primo motivo di ricorso, - significherebbe introdurre un dato di regolazione eccentrico rispetto alla disciplina agevolativa da applicare (finalizzata, come si è detto, alla realizzazione di un'unica unità abitativa) e, in quanto tale, nemmeno in sintonia con la ratio legis dell'agevolazione.
La procedura catastale, basata su una dichiarazione del contribuente e sui conseguenti controlli, non trasforma la fusione catastale in un requisito costitutivo dell’agevolazione: rileva come elemento probatorio, mentre il fatto decisivo è l’unificazione effettiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte non ha disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato perché il ricorso era stato proposto da un’amministrazione dello Stato, esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
La disposizione ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; nel caso concreto non è stato applicato all’amministrazione statale ricorrente.
Massime di principio
- Quando più unità immobiliari contigue sono acquistate con l’intento di destinarle a prima casa mediante accorpamento, il beneficio richiede che entro il termine triennale sia realizzata una vera unificazione abitativa, non la sola dichiarazione d’intenti.
- La fusione catastale non è un requisito autonomo da completare entro il termine triennale. È un possibile elemento di prova, ma l’accorpamento può essere dimostrato anche con documenti e riscontri sulle opere che attestino l’integrazione funzionale e impiantistica.
- Il contribuente deve provare l’effettiva realizzazione dello scopo dichiarato; la sola variazione catastale non sostituisce necessariamente la prova della concreta unificazione.
- Restano applicabili gli altri requisiti della prima casa, compresa la destinazione a un’abitazione non di lusso e il requisito della residenza quando non risulti già soddisfatto rispetto a una delle unità da accorpare.
- L’interpretazione restrittiva delle agevolazioni impedisce di estendere analogicamente il beneficio, ma non giustifica l’introduzione di condizioni ulteriori non previste dalla legge, come l’obbligo di accatastare l’unità risultante entro il termine triennale.
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