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Sentenza

Sentenza del 12/06/2020 n. 424 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito al rifiuto delle autorità di uno Stato membro di autorizzare una Società residente a dedurre dal reddito imponibile le perdite subite dalla propria succursale. Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Imposta sulle società - Libertà di stabilimento - Società residente - Utile imponibile - Sgravio fiscale - Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti - Autorizzazione - Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti - Esclusione - Eccezione - Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rifiuto delle autorità danesi di consentire ad A/S X**** di dedurre dal reddito imponibile danese, per l’esercizio 2009, le perdite nette della succursale finlandese, chiusa nel 2009, pari a circa 2,8 milioni di corone danesi (circa 375.000 euro). La normativa danese escludeva dal reddito imponibile utili e perdite delle stabili organizzazioni estere, salvo adesione al consolidato fiscale internazionale, opzione che comportava l’inclusione dei redditi del gruppo e, in linea di principio, un vincolo di dieci anni. X**** e Y**** sostenevano che la disparità rispetto alle perdite di una succursale danese limitasse la libertà di stabilimento tutelata dall’articolo 49 TFUE, poiché le perdite finlandesi non potevano più essere utilizzate in Finlandia. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia se tale regime fosse compatibile con il diritto dell’Unione.

La decisione

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, ha stabilito che l’articolo 49 TFUE osta all’esclusione della deduzione quando la società ha esaurito tutte le possibilità di dedurre le perdite nello Stato della succursale e non percepisce più ricavi da essa, sicché non è più possibile utilizzare le perdite in quello Stato. Le giustificazioni addotte — ripartizione equilibrata del potere impositivo, coerenza del sistema fiscale e prevenzione della doppia deduzione — possono legittimare in generale la limitazione, ma non il diniego in presenza di perdite definitive. Spetta al giudice nazionale verificare che tali condizioni ricorrano per la succursale finlandese di X****; la Corte non ha accertato direttamente il diritto alla deduzione nel caso concreto. Le spese del procedimento principale sono rimesse al giudice nazionale; non è disposta una condanna alle spese nel merito davanti alla Corte.

Norme richiamate

  • Articolo 49 TFUE

    L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude la possibilità, per una società residente che non abbia optato per un regime di consolidato fiscale internazionale come quello di cui al procedimento principale, di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro laddove, da un lato, tale società ha esaurito tutte le possibilità di deduzione di tali perdite ad essa offerte dal diritto dello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione in parola e, dall'altro, essa ha cessato di percepire ricavi da quest'ultima, di modo che non esiste più alcuna possibilità che le perdite siano prese in considerazione nello Stato membro in questione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    La libertà di stabilimento impedisce di negare in assoluto la deduzione nello Stato della società delle perdite definitive di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro. La definitività richiede che siano esaurite le possibilità di deduzione nello Stato della succursale e che questa abbia cessato di produrre ricavi, senza possibilità di recuperare le perdite in futuro; il giudice nazionale deve verificarlo.

  • Articolo 54 TFUE

    La libertà di stabilimento, riconosciuta ai cittadini dell'Unione europea dall'articolo 49 TFUE, comprende, ai sensi dell'articolo 54 TFUE, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede principale nell'Unione, il diritto di svolgere la loro attività in un altro Stato membro mediante una controllata, una succursale o un'agenzia.

    La libertà di stabilimento si applica anche alle società dell’Unione che operano in un altro Stato membro tramite una succursale o stabile organizzazione.

Massime di principio

  • Se uno Stato consente la deduzione delle perdite di una succursale nazionale ma, per le succursali estere, la esclude in via generale, la differenza può scoraggiare lo stabilimento transfrontaliero ed essere incompatibile con la libertà di stabilimento.
  • La perdita estera può essere dedotta nello Stato della società solo in via eccezionale quando è definitiva: occorre dimostrare sia che ogni possibilità di deduzione nello Stato della succursale è stata esaurita, sia che la succursale non percepisce più ricavi e non potrà utilizzare le perdite in futuro.
  • La mera chiusura della succursale non basta, da sola, a provare la definitività delle perdite: la verifica concreta spetta al giudice nazionale sulla base della disciplina e delle possibilità effettive nello Stato in cui la succursale operava.
  • Regimi opzionali di consolidato internazionale, soprattutto se comportano l’inclusione dei redditi esteri e un vincolo pluriennale, non eliminano necessariamente la restrizione quando la deduzione riguarda perdite definitive e il contribuente non vi ha aderito.
  • La limitazione alla deduzione può essere giustificata in via generale per preservare la ripartizione del potere impositivo, la coerenza del sistema fiscale e prevenire la doppia deduzione; tali obiettivi non giustificano però il diniego quando il rischio di doppio utilizzo delle perdite non sussiste più.

Testo integrale

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