Sentenza del 12/06/2020 n. 3921 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 184/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Estratto di ruolo - Condizioni - Regolare notifica delle cartelle - Rilevabilità della prescrizione successivamente maturata - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il debito risultante dall’estratto di ruolo, invocando la prescrizione del credito. La massima non indica gli importi, le date delle cartelle né ulteriori motivi di ricorso. La questione decisiva era se l’estratto fosse impugnabile nonostante la cartella prodromica fosse stata regolarmente e tempestivamente notificata.
La decisione
La decisione esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo davanti al giudice tributario quando la cartella di pagamento sia stata regolarmente e tempestivamente notificata: il contribuente avrebbe dovuto impugnare quella cartella entro il termine di legge e il giudice tributario non può utilizzare l’impugnazione dell’estratto per dichiarare la prescrizione del credito. L’impugnazione dell’estratto è invece ammessa se si deduce e si riscontra l’omessa o invalida notificazione delle cartelle. La massima non specifica il dispositivo concreto, le spese o l’esito dei singoli motivi nel caso deciso.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (atti impugnabili e termini di impugnazione)
Di contro, l'estratto di ruolo non può essere impugnato innanzi al giudice tributario - che non può procedere ad una dichiarazione di prescrizione del diritto di credito - ove risulti che sia stata regolarmente e tempestivamente notificata la cartella di pagamento prodromica che il contribuente avrebbe dovuto impugnare nel termine di legge.
Se la cartella è stata regolarmente e tempestivamente notificata, il contribuente deve contestarla nel termine previsto; non può differire la contestazione impugnando successivamente l’estratto di ruolo per ottenere una pronuncia sulla prescrizione.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo è impugnabile quando il contribuente deduce l’omessa o invalida notificazione della cartella e tale vizio risulta effettivamente sussistente.
- Se la cartella prodromica è stata regolarmente e tempestivamente notificata, va impugnata nei termini di legge; l’estratto di ruolo non riapre i termini per contestarla.
- Secondo la massima, il giudice tributario non può dichiarare la prescrizione del credito mediante l’impugnazione dell’estratto di ruolo quando la cartella era stata validamente notificata.
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