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Sentenza

Sentenza del 12/06/2020 n. 1631 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Contratto di finanziamento - Imposta di registro - Regime applicabile agli atti di costituzione di garanzie - Base imponibile - La somma garantita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP di Roma n. 15800 del 17 settembre 2018, che aveva parzialmente accolto il ricorso contro l'avviso di liquidazione n. 2016/1T/27891, relativo all'atto notarile del 24 ottobre 2016, registrato il 26 ottobre 2016. La controversia riguardava l'imposta di registro sulle garanzie prestate per un finanziamento alla società beneficiaria: un privilegio su impianti e macchinari, garantito per 4.800.000 euro, e un pegno su azioni del valore dichiarato di 6.000.000 euro. L'Agenzia sosteneva che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 6 della Tariffa, la base imponibile fosse la somma complessiva garantita, pari a 10.800.000 euro, e non una quota del finanziamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione 2, ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'imposta di registro sulla costituzione delle garanzie si calcola sulla somma garantita complessiva di 10.800.000 euro, applicando l'aliquota dello 0,50%; ha quindi ritenuto corretta la liquidazione contenuta nell'avviso impugnato e non quella di 20.250 euro determinata dalla CTP sulla base di 900.000 euro. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 131/1986

    Segnatamente, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 131 del 1986 la base imponibile è costituita dalla somma garantita;

    Per gli atti di costituzione di garanzie, la base imponibile è l'importo della somma garantita, non l'importo del contratto di finanziamento collegato né una sua quota.

  • Art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    ai sensi dell'art. 6 della Tariffa Parte I, su detta base imponibile va applicata la aliquota dello 0,50%.

    L'aliquota dello 0,50% si applica alla base imponibile individuata nella somma garantita; nel caso concreto, al totale di 10.800.000 euro.

Massime di principio

  • Quando un atto costituisce una o più garanzie per obbligazioni derivanti da un finanziamento, l'imposta di registro va determinata sulla somma effettivamente garantita, secondo quanto risulta dall'atto, e non automaticamente sull'importo del finanziamento.
  • Se nello stesso atto sono previste più garanzie con importi distinti, occorre considerare il loro valore complessivo quando, come nel caso deciso, esse garantiscono somme quantificate separatamente; qui il totale era 10.800.000 euro.
  • La misura dell'imposta non può essere ridotta facendo riferimento a una parte del finanziamento quando il testo delle garanzie indica una somma garantita maggiore: prevalgono la base imponibile prevista dalla legge e gli importi risultanti dall'atto.

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