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Sentenza

Sentenza del 12/06/2020 n. 1120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva recuperato a tassazione ordinaria le imposte di registro e ipocatastali agevolate sull’acquisto, registrato il 26 ottobre 2006, di terreni e fabbricati agricoli. Aveva ritenuto decadute le agevolazioni perché il 31 ottobre 2010 M.S. aveva stipulato un preliminare di vendita relativo a una parte del compendio, con immediata immissione in possesso del promissario acquirente. La CTR della Toscana aveva confermato il recupero, applicando le cause di decadenza previste dalla legge n. 604 del 1954 per la piccola proprietà contadina. M.S. ha contestato tale interpretazione, deducendo che, quale imprenditore agricolo professionale (IAP), era soggetto alla disciplina specifica del d.lgs. n. 99 del 2004 e che la cessazione della coltivazione diretta o la cessione del fondo non costituivano, di per sé, cause di decadenza previste per lo IAP. Ha inoltre contestato che il preliminare avesse trasferito il possesso e che i fabbricati fossero pertinenze del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: per lo IAP persona fisica la decadenza dalle agevolazioni è regolata dalla disciplina specifica del d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, e dipende dalla perdita dei requisiti professionali previsti dalla stessa norma. Non si possono estendere allo IAP le condizioni e le cause di decadenza stabilite dalla legge n. 604 del 1954 per il coltivatore diretto, inclusa la cessazione della coltivazione diretta o la cessione del terreno. Gli altri due motivi, relativi al possesso conseguente al preliminare e alla natura pertinenziale dei fabbricati, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo di M.S., senza necessità di ulteriori accertamenti. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in euro 7.300, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, commi 1 e 4

    Posto, allora, che i requisiti di qualificazione in discorso sono (integralmente) disciplinati dallo stesso d.lgs. n. 99 del 2004 (art. 1, c. 1), - che ha riguardo, tra l'altro, alla misura del tempo di lavoro dedicato alle (ed a quella dei ricavi conseguiti dallo svolgimento delle) attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. [...] e che (solo) alla perdita di detti requisiti si correla la causa di decadenza dalle agevolazioni (art. 1, c. 4, cit.), pare alla Corte del tutto evidente che l'abituale attività manuale di «lavorazione della terra» (l. n. 604 del 1954, art. 2, n. 1) [...] nemmeno può integrare (in relazione alla sua sola cessazione) la causa di decadenza dalla medesima agevolazione fiscale.

    Per l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, i requisiti rilevanti e la causa di decadenza sono quelli specificamente stabiliti dall’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004. La sola cessazione della lavorazione manuale del fondo non determina la decadenza; occorre la perdita dei requisiti professionali previsti dalla norma.

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1, 2, n. 1, e 7

    Le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, riconosciute in favore dell'imprenditore agricolo professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa di decadenza contemplata dal d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, non potendosi alle stesse estendere la disciplina di cui alla l. n. 604 del 1954, art 2, n. 1, e art. 7, in tema di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento ai requisiti soggettivi ed alle cause di decadenza previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto.

    Le condizioni di abituale lavorazione diretta del terreno e le relative cause di decadenza della legge n. 604 del 1954 riguardano il coltivatore diretto e non si applicano, per analogia o estensione, alle agevolazioni riconosciute allo IAP.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dei motivi di ricorso per cassazione formulati per violazione di legge; la Corte ha accolto il primo motivo così proposto e ha dichiarato assorbiti gli altri.

Massime di principio

  • Quando le agevolazioni sono riconosciute a uno IAP, la decadenza va verificata applicando la disciplina specifica prevista per tale qualifica, senza importare automaticamente i requisiti o le cause di decadenza previsti per il coltivatore diretto.
  • La cessazione della coltivazione diretta o la cessione del terreno non bastano, da sole, a far perdere allo IAP le agevolazioni: occorre accertare la perdita dei requisiti professionali prescritti dalla normativa applicabile.
  • Le norme che prevedono la decadenza da un’agevolazione fiscale sono di stretta interpretazione: non è possibile estenderle per analogia oltre i casi previsti dalla legge.
  • Se la controversia può essere decisa sulla base della corretta interpretazione della norma e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

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