Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/06/2020 n. 1633 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varie - Contributo AGCM - Natura tributaria - Sussiste - Contrasto dell'art. l.287/90 con il diritto dell'Unione Europea - Non sussiste - Mero atto di riscossione - Emissione cartella di pagamento - Sufficienza - Previo accertamento - Non necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza n. 8324/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso contro la cartella n. 02220160026299531, notificata via PEC il 17 novembre 2016. Ha dedotto, da un lato, il contrasto dell’art. 10, commi 7, 7-ter e 7-quater, della legge n. 287/1990 con norme e principi dell’Unione europea, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; dall’altro, la nullità della cartella per mancata notifica di un previo avviso di accertamento. L’AGCM ha chiesto il rigetto e, in via incidentale, ha contestato la giurisdizione tributaria e l’ammissibilità del ricorso di primo grado.

La decisione

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto integralmente l’appello principale. Ha escluso il contrasto della disciplina nazionale con le norme europee invocate: l’art. 5 TUE delimita le competenze dell’Unione, la Carta dei diritti fondamentali non si applica alla disciplina nazionale non derivata da fonti europee e gli artt. 101 e 102 TFUE e il regolamento n. 1/2003 riguardano fattispecie diverse. Ha inoltre ritenuto non arbitraria la contribuzione richiesta alle imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 269/2017; non ha quindi disposto il rinvio pregiudiziale. Ha respinto anche la censura sulla mancata notifica di un avviso di accertamento: il contributo ha fonte diretta nella legge e il suo ammontare si determina con operazioni aritmetiche, sicché non occorre un previo accertamento; risultavano inoltre inviate richieste di pagamento il 25 settembre 2015 e il 28 dicembre 2015, per le annualità 2015 e 2013-2014. L’appello incidentale dell’AGCM è stato dichiarato inammissibile in conseguenza del rigetto dell’appello principale. Spese compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • Legge n. 287/1990, art. 10, commi 7-ter e 7-quater

    Ogni qualvolta l'importo di cui alla pretesa tributaria trova, come nel caso di specie, diretta fonte nella legge e la determinazione della somma dovuta dal contribuente è stabilita sulla base di mere operazioni aritmetiche, non vi è luogo ad accertamenti di sorta.

    Il contributo AGCM è dovuto in forza della legge e viene quantificato mediante calcoli aritmetici secondo i parametri legali; per la riscossione non è necessario un autonomo avviso di accertamento.

  • Art. 5 del Trattato sull’Unione europea

    l'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea è norma non indirizzata agli Stati membri, ma diretta a delimitare le competenze dell'Unione, pertanto nessuna rilevanza può assumere nella materia oggetto del presente giudizio;

    La disposizione delimita le competenze dell’Unione e, secondo la decisione, non è pertinente a contestare la disciplina nazionale di finanziamento dell’AGCM.

  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17, 20 e 21

    le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sono pacificamente applicabili alle norme europee ed a quelle nazionali derivate da norme europee (cfr. C. giust. UE 12 novembre 2010, causa C-339/10; Id., 1° marzo 2011, causa C-457/09), di talché il loro richiamo da parte dell'appellante principale si palesa inconferente, venendo nella specie in evidenza norme legislative nazionali che non costituiscono attuazione di fonti sovranazionali;

    La Carta è applicabile alle norme nazionali quando queste attuano il diritto dell’Unione; il richiamo è inconferente quando, come nel caso deciso, la disciplina contestata è nazionale e non deriva da fonti sovranazionali.

  • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, artt. 101 e 102

    gli artt. 101 e 102 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, alla medesima stregua del Regolamento europeo n. 1/2003, genericamente richiamati dall'appellante, disciplinano le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante, pertanto nessuna attinenza sembrano avere con la previsione introdotta dal legislatore nazionale, in assenza di disciplina europea, di una metodologia di finanziamento fondata sulla contribuzione di determinate imprese societarie

    Le norme sulle intese restrittive e sugli abusi di posizione dominante non regolano né impediscono, in assenza di una disciplina europea specifica, un sistema nazionale di finanziamento dell’autorità antitrust basato su contributi a carico di determinate imprese.

  • Regolamento europeo n. 1/2003

    gli artt. 101 e 102 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, alla medesima stregua del Regolamento europeo n. 1/2003, genericamente richiamati dall'appellante, disciplinano le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante, pertanto nessuna attinenza sembrano avere con la previsione introdotta dal legislatore nazionale, in assenza di disciplina europea, di una metodologia di finanziamento fondata sulla contribuzione di determinate imprese societarie

    Il regolamento, per come considerato dalla sentenza, riguarda l’applicazione delle regole europee sulla concorrenza e non è pertinente alla legittimità del meccanismo nazionale di contribuzione all’AGCM.

  • Costituzione, art. 23

    tali imprese, infatti, in base all'id quod plerumque accidit, sono le destinatarie prevalenti dell'attività dell'Autorità medesima e, quindi, le maggiori responsabili della relativa spesa. Alla luce di tale ratio la selezione legislativa dei soggetti tenuti alla contribuzione non appare arbitraria, né irragionevole

    La selezione delle imprese tenute al contributo è giustificata dalla loro dimensione e dalla maggiore esposizione all’attività dell’Autorità; la sentenza richiama inoltre la riserva di legge relativa, ritenuta rispettata perché la legge predetermina soggetti, oggetto, importi e limiti della contribuzione.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 36-bis e 36-ter

    La società invocava queste disposizioni per sostenere la necessità di un avviso di accertamento prima della cartella. La Commissione ha respinto la censura sulla base della fonte legale diretta del contributo e della sua quantificazione aritmetica, senza fondare su tali articoli la decisione.

Massime di principio

  • Quando un contributo tributario deriva direttamente dalla legge e il suo importo si ricava applicando parametri predeterminati con semplici operazioni aritmetiche, la riscossione può essere avviata senza un distinto avviso di accertamento, ferma la necessità di rendere conoscibili al contribuente importo, causale e annualità.
  • Il richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è pertinente rispetto a una norma nazionale solo quando questa rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ad esempio perché ne costituisce attuazione.
  • Le norme europee antitrust che vietano intese restrittive e abusi di posizione dominante non sono, da sole, un parametro pertinente per contestare un sistema nazionale di finanziamento dell’autorità di concorrenza.
  • La contribuzione a carico delle imprese di maggiori dimensioni può essere ritenuta non arbitraria quando la scelta legislativa è collegata alla loro presumibile maggiore esposizione all’attività dell’autorità e alla quota dei costi che tale attività comporta.
  • La decisione non esamina nel merito le contestazioni dell’AGCM sulla giurisdizione e sull’ammissibilità del ricorso originario: l’appello incidentale è dichiarato inammissibile in conseguenza del rigetto dell’appello principale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.