Sentenza del 12/06/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Ravenna
Notifica di cartella di pagamento - consegna a persone in relazione familiare col destinatario - obbligo di invio della raccomandata informativa - non sussiste. Deposito della cartella di pagamento presso la casa comunale per irreperibilità relativa del destinatario - spedizione della raccomandata informativa - non necessita la prova dell'avvenuto ricevimento - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la regolarità della notificazione della cartella di pagamento. La decisione affronta due modalità di notifica: la consegna, presso il domicilio del destinatario, a familiari quali una zia o un nonno; e il deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità relativa, seguito dall’invio dell’avviso raccomandato. Il testo non specifica gli importi, le date, gli ulteriori motivi di ricorso né il giudice e il grado della decisione impugnata.
La decisione
La notifica è ritenuta regolare se la cartella viene consegnata al domicilio del destinatario a un familiare, come la zia o il nonno: in tale ipotesi non è richiesto l’invio della raccomandata informativa. In caso di irreperibilità relativa e deposito presso la casa comunale, invece, deve essere spedito al destinatario l’avviso raccomandato del deposito; non occorre dimostrare che l’avviso sia stato effettivamente ricevuto, essendo sufficiente la prova della spedizione senza avviso di ricevimento. La spedizione può essere effettuata anche da un operatore postale privato, pure prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017. Il testo fornito non riporta il dispositivo completo, le spese o l’esito complessivo dei singoli motivi.
Massime di principio
- Quando la cartella è consegnata presso il domicilio a un familiare del destinatario, la relazione familiare consente di considerare regolare la consegna senza un’ulteriore raccomandata informativa.
- Se il destinatario è relativamente irreperibile e l’atto viene depositato presso la casa comunale, è necessario spedire una raccomandata che informi del deposito; la regolarità richiede la prova dell’invio, non quella dell’effettiva ricezione.
- L’invio dell’avviso informativo può essere effettuato da un operatore postale privato anche anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124/2017.
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