Cassazione Civile, Ordinanza n. 31417/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un socio, titolare del 49,72% di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento con cui gli veniva imputato, ai fini IRPEF per l'anno 2013, un reddito da utili extracontabili della società. Il contribuente aveva contestato l'atto deducendo, tra l'altro, il difetto di contraddittorio preventivo e l'insussistenza di elementi idonei a fondare la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito ulteriori indizi e che il socio avesse dato prova contraria mediante cedolini paga ed estratti conto bancari. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione degli artt. 38, 39, comma 1, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2727 c.c., sostenendo che, in presenza di società a ristretta base e di valido accertamento nei confronti della società, opera la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, senza necessità di ulteriori elementi indiziari; ha inoltre dedotto che la prova contraria è limitata alla dimostrazione che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, sicché erano irrilevanti i documenti bancari valorizzati dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima quando sussistano la ristretta compagine sociale e un valido accertamento nei confronti della società; non occorrono ulteriori indizi a corroborarla. Ha inoltre precisato che la prova contraria del socio deve riguardare la mancata distribuzione dei maggiori utili, perché accantonati o reinvestiti, oppure la sua estraneità alla gestione sociale; non è sufficiente la mera produzione di cedolini paga o estratti conto bancari. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato come base normativa per l'imputazione al socio del reddito da utili distribuiti.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in tema di accertamento dei redditi.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in tema di accertamento induttivo.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in tema di accertamento tributario.
Richiamato per fondare la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base.
Richiamato dalla Corte per affermare la sussistenza dei requisiti della presunzione semplice in ragione della ristretta base sociale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma processuale che consente la censura per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice di loro distribuzione pro quota ai soci.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non richiede ulteriori elementi indiziari oltre alla ristretta compagine sociale e al valido accertamento effettuato nei confronti della società.
- Il socio può vincere la presunzione solo provando che i maggiori utili non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure dimostrando la propria estraneità alla gestione sociale.
- Non è sufficiente, per superare la presunzione, la mera produzione di documentazione attestante redditi personali o movimentazioni bancarie non incompatibili con la pretesa fiscale.
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