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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22186/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo il 22 ottobre 2016. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta dal lavoratore nelle forme del rito speciale di cui alla legge n. 92/2012. La Corte d’Appello, invece, ha disposto il mutamento del rito in ordinario del lavoro, ha respinto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’appello, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per difetto di indicazione dei motivi e per mancata prova dell’impossibilità di repechage, condannando la società al pagamento di un’indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il TFR. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omessa motivazione sulla mancata dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello per aspecificità dei motivi; 2) improcedibilità del giudizio per tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza; 3) nullità della sentenza per violazione della disciplina del rito Fornero; 4) violazione delle norme sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sull’onere probatorio relativo al repechage; 5) ultrapetizione per avere il giudice accertato la continuità del rapporto di lavoro senza domanda; 6) vizio nella valutazione delle prove testimoniali sulla durata del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: l’appello era specifico e quindi ammissibile; la tardività o incompletezza della notifica non determinava improcedibilità, potendo al più sanarsi il vizio della vocatio in ius; il mutamento del rito non comportava nullità in assenza di uno specifico pregiudizio processuale; quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere di allegare e provare la soppressione del posto e l’impossibilità di reimpiego grava sul datore di lavoro, che nel caso concreto non aveva fornito prova sufficiente delle ragioni produttive e del repechage. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo perché l’accertamento sulla data di inizio del rapporto era solo incidentale e, comunque, la censura non era stata supportata dalla necessaria specifica trascrizione o localizzazione degli atti rilevanti. La società è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ne esclude la fondatezza nei motivi relativi al rito e al licenziamento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per i motivi di nullità processuale; la Corte respinge i primi due e dichiara inammissibili gli ultimi due.

  • art. 434 c.p.c.

    l’appello non è ritenuto inammissibile perché i motivi erano sufficientemente specifici da consentire al giudice di cogliere natura, portata e senso della critica.

  • art. 1, comma 52, legge n. 92/2012

    la mancata tempestività della notifica del ricorso e del decreto non determina improcedibilità nei termini sostenuti dalla ricorrente.

  • art. 1, comma 47, 48, 49 e 51 legge n. 92/2012

    l’inesattezza del rito non comporta di per sé nullità della sentenza; occorre la deduzione di uno specifico pregiudizio processuale.

  • art. 3, legge n. 604/1966

    per il giustificato motivo oggettivo richiede soppressione del posto o del reparto, effettività della scelta organizzativa e impossibilità di reimpiego del lavoratore.

  • art. 414 c.p.c.

    la Corte d’appello ha correttamente valorizzato la riconducibilità del ricorso ai requisiti del ricorso ordinario del lavoro ai fini del mutamento del rito.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è inammissibile perché l’accertamento sulla continuità del rapporto era solo incidentale e non adeguatamente specificato nel ricorso per cassazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    al rigetto segue, ove dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve provare la soppressione del posto o del reparto, l’effettività delle ragioni organizzative o produttive e l’impossibilità di ricollocazione del dipendente in altre mansioni; il lavoratore non ha un onere di allegare i posti disponibili.
  • L’inesattezza del rito non determina automaticamente nullità della sentenza: il vizio rileva solo se la parte dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa o al contraddittorio.
  • L’improcedibilità del gravame non deriva dalla mera tardività della notifica, ma dall’omissione della notifica; il vizio della vocatio in ius può essere sanato dalla costituzione della controparte, con eventuale rimessione in termini per le difese precluse.
  • Un motivo di appello è ammissibile quando consente al giudice di individuare con chiarezza il capo impugnato e la critica svolta, senza necessità di una ricostruzione esplorativa dell’intero fascicolo.
  • In cassazione la censura di ultrapetizione o di vizio motivazionale richiede una specifica indicazione o localizzazione degli atti e delle conclusioni rilevanti, non essendo sufficiente una contestazione generica; il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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