Ordinanza n. 10663/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento dei provvedimenti Ambasciata Italia in Tunisia n°17902 quanto a -OMISSIS-a e 17903 quanto a -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia recanti i dinieghi contestati nei confronti dei due ricorrenti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia indicati in epigrafe. Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, che la procura alle liti depositata in giudizio, rilasciata all'estero, non possiede i requisiti formali necessari per essere fatta valere in Italia. In particolare, la procura avrebbe dovuto essere sottoscritta dal ricorrente e autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; non sarebbe stata sufficiente l'autenticazione da parte del difensore italiano, il cui potere certificativo non si estende oltre il territorio nazionale, neppure mediante collegamenti video a distanza. Inoltre, la procura avrebbe dovuto essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 445/2000 e dell'art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011, oppure munita di apostille qualora applicabile la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Il giudice non ha esaminato i motivi sostanziali dedotti contro i provvedimenti dell'Ambasciata.
La decisione
Il TAR ha rilevato l'irregolarità formale della procura alle liti, richiamando il principio affermato dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 secondo cui il giudizio instaurato da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed è inammissibile, con ordinaria non applicabilità della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. Tuttavia, poiché il giudizio era stato instaurato anteriormente alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria e la procura risaliva al 29 febbraio 2024, il Collegio ha disposto la remissione in termini ai fini della regolarizzazione. Ha assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una nuova procura conforme ai requisiti indicati, ossia autenticata secondo la legge dello Stato estero e legalizzata oppure munita di apostille, ove applicabile. La trattazione è stata differita a una successiva camera di consiglio, la cui fissazione potrà essere sollecitata dalla parte ricorrente. Non è stata assunta alcuna decisione sul merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
La procura formata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso all'apostille quando applicabile.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato quale fondamento della legalizzazione della procura estera da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Consente, per gli atti provenienti da uno Stato aderente, la sostituzione della legalizzazione con la formalità dell'apostille.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
La sentenza dell'Adunanza Plenaria richiamata dal TAR esclude, in via ordinaria, l'applicabilità della sanatoria prevista da tale disposizione alla procura priva dei requisiti necessari per il conferimento dello jus postulandi.
Richiamato implicitamente in relazione al valore nomofilattico della pronuncia dell'Adunanza Plenaria, nonché al vincolo derivante dal principio da essa affermato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende territorialmente all'estero, neppure attraverso collegamenti video a distanza.
- Perché una procura alle liti formata all'estero possa essere fatta valere in Italia, essa deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli atti provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- Secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria, il giudizio instaurato da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile; la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. non è ordinariamente applicabile.
- Quando il giudizio sia stato instaurato anteriormente all'affermazione del nuovo principio dell'Adunanza Plenaria in materia di procura estera, il giudice può rimettere la parte in termini e assegnarle un termine perentorio per la regolarizzazione della procura.
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