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Ordinanza

Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del -OMISSIS-col quale il Prefetto di Salerno ha revocato il Nulla Osta per lavoro subordinato precedentemente rilasciato in favore del di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202601001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Salerno ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato su richiesta della società datrice di lavoro. Il provvedimento era motivato dalla mancata produzione di una pluralità di documenti relativi alla posizione dell'impresa, al contratto di soggiorno e al rapporto di lavoro, alla regolarità previdenziale e fiscale, alla verifica presso il Centro per l'Impiego, ai documenti del lavoratore e del datore, all'idoneità alloggiativa e alla dichiarazione di ospitalità. La documentazione non era stata integralmente prodotta neppure dopo il preavviso di revoca. Dagli atti risultava inoltre che, dopo l'ingresso in Italia, il ricorrente non aveva stipulato il contratto di lavoro con la parte datoriale promittente. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma riferisce che le doglianze non apparivano assistite dal necessario fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato fondata la carenza documentale contestata dalla Prefettura, non superata integralmente neppure a seguito del preavviso di revoca. Ha inoltre valorizzato il fatto che il rapporto di lavoro non fosse mai stato instaurato. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un rapporto di lavoro precedentemente correttamente instaurato si sia interrotto per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il contratto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se per ragioni estranee alla volontà del lavoratore. Non è stata ravvisata, quindi, una ragione per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris; in assenza di tale presupposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato deve essere respinta.

  • art. 44 D.L. 73/2022

    È richiamato tra i documenti richiesti dalla Prefettura mediante l'asseverazione prevista dalla disposizione.

  • art. 7 d.lgs. 286/1998

    È richiamato con riferimento alla dichiarazione di ospitalità richiesta nell'ambito della documentazione relativa al soggiorno del lavoratore straniero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, la base dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la fondatezza della carenza documentale contestata dall'amministrazione e non integralmente superata neppure dopo il preavviso di revoca esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere l'efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è collegato all'interruzione di un rapporto di lavoro subordinato precedentemente correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è invece riconoscibile quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se la mancata stipulazione dipende da ragioni estranee alla volontà del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

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