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Ordinanza

Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- in data 6 agosto 2025; nonché, per quanto riguarda l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. presentata dal ricorrente in data 27 febbraio 2026, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente il 20 maggio 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare copia integrale della domanda di nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore del ricorrente medesimo, corredata da tutta la documentazione allegata e necessaria ai fini dell’istruttoria da parte dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202502283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di accesso agli atti relativa alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato; il ricorso principale riguarda anche la revoca del nulla osta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura il 6 agosto 2025. Con istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., depositata il 27 febbraio 2026, ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso presentata il 20 maggio 2025 e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione della domanda di nulla osta presentata dal datore di lavoro, della ricevuta di acquisizione con il relativo numero di protocollo e dei dati inseriti nella richiesta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha dichiarato di avere provveduto all’ostensione, dando esecuzione alla pronuncia della Commissione per l’accesso. A seguito di un’ordinanza istruttoria, ha depositato una relazione dalla quale risultava che tutti i documenti richiesti erano stati consegnati al ricorrente il 24 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., poiché l’Amministrazione aveva integralmente osteso i documenti richiesti e il ricorrente aveva riconosciuto l’avvenuto adempimento dell’obbligo di ostensione. La pronuncia non definisce il ricorso principale contro la revoca del nulla osta: per tale domanda è stata fissata l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase incidentale sono state rinviate alla decisione definitiva sul ricorso, anche in considerazione dell’ammissione del difensore del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della mancata produzione dell’istanza di liquidazione del compenso.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la domanda di accesso proposta nel corso del giudizio amministrativo; l’intervenuta ostensione integrale dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti e il ricorrente riconosce l’avvenuto adempimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso.
  • La cessazione della materia del contendere relativa alla domanda incidentale di accesso non determina la definizione del ricorso principale avente a oggetto un distinto provvedimento amministrativo, il cui esame deve proseguire secondo l’udienza fissata per il merito.
  • La regolazione delle spese della fase incidentale può essere rinviata alla definizione del giudizio principale quando la causa prosegue per l’esame di ulteriori domande e non sia ancora stata prodotta la documentazione necessaria alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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