Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Salerno in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Salerno
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario dell'ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento questorile, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il primo motivo ha riguardato la violazione del contraddittorio procedimentale e l'incompletezza dell'istruttoria: benché la comunicazione di avvio del procedimento gli avesse assegnato dieci giorni per presentare memorie e documenti, il provvedimento ha affermato che non erano state presentate osservazioni. Il ricorrente ha invece prodotto in giudizio la prova dell'invio delle proprie osservazioni difensive in data antecedente all'adozione dell'atto definitivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, senza disporre la sospensione degli effetti dell'ammonimento. Ha ordinato alla Questura di Salerno di procedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a una nuova valutazione del provvedimento tenendo conto delle osservazioni tempestivamente trasmesse dall'interessato, così da assicurare la pienezza del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria. La camera di consiglio per il prosieguo dell'esame è stata fissata al 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nel provvedimento.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando il destinatario di un procedimento amministrativo dimostra di avere presentato tempestivamente memorie difensive prima dell’adozione del provvedimento finale, l’amministrazione deve esaminarle; l’omessa considerazione delle osservazioni incide sulla pienezza del contraddittorio e sulla completezza dell’istruttoria.
- In sede cautelare, qualora emerga l’omessa valutazione di osservazioni procedimentali tempestivamente presentate, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai fini del riesame, ordinando all’amministrazione una nuova valutazione entro un termine determinato, senza necessariamente sospendere gli effetti dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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