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Ordinanza

Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del -OMISSIS-col quale il Prefetto di Salerno ha revocato il Nulla Osta n. -OMISSIS-, precedentemente rilasciato in favore del lavoratore-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta lavorativo rilasciato in suo favore, chiedendone la sospensione cautelare. La revoca è stata adottata per plurime carenze documentali riferite alla posizione del promittente datore di lavoro: DURC non regolare, mancanza dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del d.l. 73/2022 e mancanza della dichiarazione di verifica dell’indisponibilità di lavoratori presso l’Agenzia dell’impiego. È stata inoltre rilevata dall’Ispettorato territoriale del lavoro una carenza reddituale del datore di lavoro: il reddito dichiarato, detratta la sostenibilità dei costi indicati, sarebbe sufficiente soltanto per le prime quattro quote e non per le restanti. Il Tribunale ha altresì considerato che il lavoratore, dopo l’ingresso in Italia, non aveva mai stipulato il contratto di lavoro con il datore promittente. Dal ricorso emergevano doglianze contro la legittimità della revoca, ma il loro contenuto specifico non è ulteriormente determinabile dal testo dell’ordinanza.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha valorizzato l’orientamento secondo cui il possesso, da parte del datore di lavoro, del reddito nella misura prevista dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura, poiché dimostra l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro; la carenza reddituale legittima pertanto la revoca del nulla osta. Il Collegio ha inoltre rilevato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro già correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, non essendo sufficiente il mancato perfezionamento originario del contratto di lavoro. L’istanza cautelare è stata quindi respinta ai sensi dell’art. 55 c.p.a., senza necessità di una specifica valutazione del periculum in mora, non risultando integrato il fumus richiesto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei necessari presupposti; nel caso concreto la domanda è stata respinta per mancanza del fumus di fondatezza.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    La carenza dell’asseverazione prevista dalla disposizione è stata indicata tra le carenze documentali poste a fondamento della revoca del nulla osta.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    Il reddito del datore di lavoro nella misura prevista è stato considerato presupposto indefettibile per dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro; la sua insufficienza può legittimare la revoca del nulla osta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per l’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nella procedura di rilascio del nulla osta al lavoro, la disponibilità del datore di lavoro di un reddito almeno pari alla soglia prevista dalla disciplina applicabile costituisce presupposto essenziale per dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto; l’insufficienza reddituale può quindi giustificare la revoca del nulla osta già rilasciato.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro precedentemente e validamente instaurato; non è sufficiente che il contratto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se il mancato perfezionamento non dipende dalla volontà del lavoratore.
  • In sede cautelare, quando gli elementi disponibili evidenziano carenze documentali e sostanziali idonee a sorreggere la revoca del nulla osta, l’assenza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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